Sicurezza sul lavoro, varato il nuovo piano dei controlli per il 2019 sulle sostanze chimiche
Arriva puntuale l'atteso Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019; il ministero della Salute, infatti, in qualità di Autorità Competente Nazionale Reach, ha pubblicato il documento che individua le linee di azione per la verifica del rispetto della disciplina comunitaria contenuta nei Regolamenti (CE) n.1907/2006 (Reach) e n.1272/2008 (Clp); bisogna ricordare che attraverso tali provvedimenti il legislatore europeo ha introdotto un nuovo e complesso regime in materia di sostanze chimiche, finalizzato a garantire maggiori livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ma anche degli stessi consumatori e per l'ambiente.
Per tale motivo, infatti, è stato necessario apportare anche diverse modifiche al Dlgs n.81/2008 per allinearlo a queste nuove disposizioni che danno anche un aiuto ai datori di lavoro più concreto nella complessa valutazione dei rischi da agenti chimici rispetto a quanto accadeva con la previgente disciplina.
Al tempo stesso, inoltre, sono stati introdotti anche numerosi adempimenti a carico dei soggetti coinvolti lungo tutta la filiera, con la previsione di controlli sistematici.
Il piano per il 2019, messo a punto dal Ministero con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale Reach – Clp e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), regolamenta, quindi, proprio le attività ispettive finalizzate alla verifica della completa attuazione delle prescrizioni da parte di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, dalla fabbricazione/importazione, all'uso, all'immissione sul mercato delle sostanze, delle miscele e degli articoli.
La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del Dpcm 12 gennaio 2017 concernente la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Dlgs n.502/1992.
Settori e imprese inserite nel target prioritario dei controlli.
Nel Piano 2019 sono individuati diversi target verso i quali saranno orientate le verifiche; in particolare, per quanto riguarda l'attività di controllo mediante metodologie di progetti reach-en-force e progetti pilota adottati dal forum dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (Echa), la stessa si concentrerà sulle imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi, sia di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi, prodotti usati in metallurgia, prodotti fertilizzanti).
Sono interessate anche le imprese facenti parte sempre della stessa filiera, che si approvvigionano di sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla candidate list ( ), di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento Reach (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, ecc.)
Diversi sono i criteri di priorità previsti per la selezione delle imprese da ispezionare; a mero titolo esemplificativo occorre evidenziare che, in particolare, è previsto che i controlli dovranno essere orientati, tra l'altro, verso le imprese soggette agli obblighi di cui al Dlgs 105/2015 (cosiddetta "attività a rischio d'incidente rilevante"), le imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro, le imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale, le imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione, nonché le imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti da ispezionare è previsto che saranno utilizzati anche molteplici flussi informativi come, ad esempio, quelli dell'Inail, nonché i data base regionali e di Asl e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
Saranno soggette a controllo analitico le imprese riportate al par. 2 del Piano, ossia:
•Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A e B dell'allegato 2;
•Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori prioritari riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento Reach;
•Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento Reach;
•Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori prioritari riportati nella Tabella 3;
•Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele ai fini del controllo della correttezza della classificazione in coerenza con la Sds delle miscele, anche in riferimento alla Tabella C di cui all'allegato 2.
Da notare che la citata tabella 2 "Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni" prevede numerosi settori come, ad esempio, quello delle costruzioni, delle materie plastiche, gomma e articoli in plastica; la fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle; la fabbricazione e il commercio di prodotti per la pulizia; la fabbricazione di macchinari e autoveicoli; la fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti; la fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione, etc.
Programmazione numerica dei controlli.
Resta, infine, da rilevare che, secondo quanto stabilisce il par.4 del Piano 2019, spetta alle Autorità per i controlli Reach delle Regioni e delle Province autonome, di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), programmare per il corrente anno il numero e la tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali; a tal fine entro la prossima scadenza del 31 marzo le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Ministero la programmazione delle ispezioni e se intendono procedere nell'attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo dell'Acn Reach-Clp, come previsto dal citato Accordo Stato-Regioni.