Agevolazioni

Le agevolazioni per le zone franche urbane sono compensabili anche in presenza di ruoli scaduti

di Antonio Carlo Scacco

Le agevolazioni per le zone franche urbane (Zfu) non sono soggette all'obbligo di apposizione del visto né al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il termine di pagamento: è la precisazione contenuta nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate numero 36/E del 3 aprile 2015 in risposta ai numerosi dubbi sollevati in proposito.

Le Zfu, previste per la prima volta nella legge finanziaria per il 2007, sono delle microzone caratterizzate da elevato disagio sociale, all'interno delle quali le micro e piccole imprese (inclusi i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al registro delle imprese) possono fruire di particolari agevolazioni fiscali e previdenziali (nei limiti de minimis) al fine di rafforzarne la crescita imprenditoriale ed occupazionale.

Più in particolare le agevolazioni consistono nella esenzione dalle imposte sui redditi in misura variabile per i primi quattordici periodi di imposta, nella esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta nel limite di 300mila euro (nei primi cinque anni di imposta), nella esenzione dall'Imu per i primi quattro anni e, infine, nella esenzione contributiva per alcune categorie di lavoratori dipendenti in misura variabile nei primi quattordici anni (vedi circolare Mise 32024 del 30 settembre 2013).
Queste agevolazioni possono essere fruite mediante riduzione dei versamenti effettuati a mezzo F4 utilizzando appositi codici tributo istituiti per le singole zone franche.

In tale modalità di utilizzo, il meccanismo di fruizione della agevolazione, si legge nella circolare, è «assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta)». In quanto tale non è soggetta ad obbligo di apposizione del visto di conformità di cui alla legge 147/2013 che vige per le compensazioni di imposte (redditi, ritenute alla fonte, eccetera) relative a importi superiori a 15mila euro annui.

Per le medesime ragioni non è neanche soggetta al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore 1.500 euro previsto dal decreto legge 78/2010, dal momento che il divieto, come chiarito dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 31/2013, riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale " o "interna" e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta.

Infine, prosegue la risoluzione delle Entrate, alle compensazioni in esame non si applica neppure l'attuale limite dei 700mila euro previsto dalla legge 388/2000 dal momento che il limite non trova applicazione per i crediti d'imposta che derivano dall'applicazione di discipline agevolative.

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