Nella durata massima dei contratti a termine rilevano anche quelli passati (ante Dl 87/2018)
L’articolo 19 del Dlgs 81/2015 nella versione successiva al Dl 87/2018 prevede che «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi». Di conseguenza è necessario includere i periodi pregressi nel calcolo del periodo massimo per un contratto a termine se questo prevede lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.