Il rispetto del programma blinda la Cigs
La Cigs non è pregiudicata dal mancato raggiungimento dello scopo se il richiedente ha correttamente adempiuto agli impegni programmatici.
Il datore di lavoro che ha richiesto l'intervento dell'ammortizzatore non è, infatti, tenuto a raggiungere l'obiettivo individuato dal programma finalizzato alla continuazione dell'attività aziendale ed alla salvaguardia dell'occupazione, ma a porre in essere il piano di risanamento già presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
È questa la motivazione principale con cui il Tar del Lazio, con la sentenza 14 marzo 2019, n. 3380, ha accolto il ricorso di una società industriale che ha impugnato il decreto dirigenziale con cui il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva annullato un precedente decreto di concessione della Cigs per crisi aziendale ex art. 21, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 148/2015.
Il programma di crisi presentato dall'azienda, in ossequio ai presupposti di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto ammortizzatori, conteneva di fatto un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni con una serie di interventi, provvedendo peraltro ad indicare le misure correttive da attuare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Nonostante che la società ricorrente avesse pedissequamente attuato, in buona fede, il piano di risanamento programmato ed approvato dal Dicastero, il trattamento Cigs non ha tuttavia sortito gli effetti auspicati non determinandosi le condizioni di riequilibrio produttivo, finanziario e gestionale ma una ulteriore restrizione dell'attività produttiva che, al termine del periodo di sostegno al reddito, ha portato ad una serie di licenziamenti.
Il Tar osserva che la società richiedente la Cigs assume l'obbligo di attuare un complesso di misure volte alla continuazione dell'attività aziendale, a nulla rilevando il mancato raggiungimento dell'obiettivo ove abbia adempiuto all'impegno programmatico. Ne deriva che l'inadempimento del piano di risanamento coinciderebbe con il difetto di diligenza nell'esecuzione delle attività dichiarate nel programma, aspetto che nella fattispecie non è stato rilevato. Nella circostanza, dalla documentazione prodotta risulterebbe infatti come la società ricorrente avesse mantenuto l'impegno al programma di risanamento, non riuscendo tuttavia a fronteggiare la crisi economica-finanziaria ed a mantenere l'intera forza lavoro dell'unità produttiva.
Il giudice amministrativo censura quindi la decisione ministeriale volta ad annullare la precedente concessione della Cigs, assunta in seguito ad una valutazione delle scelte aziendali operate. A nulla, peraltro, vale la decisione della ricorrente di procedere al licenziamento del personale successivamente al periodo di erogazione della cassa. Questa soluzione è infatti espressamente prevista dall'articolo 4 della legge n. 223/1991, a mente del quale l'impresa ammessa al trattamento Cigs - qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative - ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.