Adempimenti

Rilascio del Durc alle aziende in concordato preventivo in continuità

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di Arturo Rossi

Le imprese in concordato preventivo, c.d. in continuità dell'attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), possono avere il DURC regolare.
Lo ha precisato l'INPS, con messaggio 24 aprile 2015 n. 2835.
A tal proposito, viene richiamato l'interpello 21 dicembre 2012, n. 41 con il quale il Ministero del Lavoro ha trattato la questione dei requisiti necessari, per il rilascio del DURC, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell'attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) introdotto dal c.d. Decreto Sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012).
In tale sede, il Dicastero aveva definito le modalità di gestione del DURC, prevedendo la possibilità del rilascio della regolarità contributiva per l'impresa ammessa al concordato preventivo citato, se il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall'art. 186-bis, comma 2, lett. c), L.F. per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'omologazione, dato che la situazione prospettata rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 secondo cui la regolarità contributiva sussiste nelle ipotesi delle "sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative".
Però, tali criteri non hanno permesso di risolvere le situazioni di criticità per quelle aziende che, una volta presentata domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, durante il perfezionamento della procedura di omologa, trovandosi nella impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi sorti prima del deposito della domanda di concordato, in ragione del divieto di cui all'art. 168 L.F., non possono ottenere il rilascio del DURC.
Di conseguenza, si è reso necessario un ulteriore intervento del ministero del Lavoro che con nota del 21 aprile 2015, prot. 37/0006666/MA007.A001, ha precisato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 , in virtù del quale la regolarità contributiva può essere attestata in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative. Ne deriva, che è possibile rilasciare il DURC sempre che, trattandosi di concordato con continuità dell'attività aziendale ex art. 186-bis, il piano contempli l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge.
Tale soluzione, appare coerente con le finalità della procedura concorsuale in esame, dato che consente all'impresa di continuare ad operare sul mercato garantendo la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il Dicastero ha inoltre sottolineato, che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 L.F., determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 L.F. nel rispetto del principio di par condicio creditorum. Il divieto fa scaturire anche quello di dar luogo al pagamento dei debiti anteriori dato che, ove il creditore ottenesse in virtù di un adempimento spontaneo un pagamento che, al contrario, non è possibile ottenere per esecuzione forzata, risulterebbe parimenti violato il predetto principio di parità di trattamento dei creditori.

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