Previdenza

Azione di rivalsa: l’Inps detta la linea

di Pietro Gremigni

L'Inps, con la circolare 27 novembre 2014, n. 152, fa il punto dell'azione di rivalsa introdotta dalla legge 183/2010 e fornisce le istruzioni operative ai propri uffici.
Le prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'Inps nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione mediante azione di rivalsa.
L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (in base all'art. 2043 c.c.) costituisce, in capo all'Inps, un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito. Ciò a differenza dell'azione di surroga in cui l'Inps si sostituisce nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
La legge n. 183/2010 è intervenuta per coprire un vuoto nel caso di assenza del rapporto assicurativo tra l'INPS e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta un trattamento di invalidità civile. L'Inps ha quindi la competenza al recupero delle prestazioni erogate per fatto illecito di terzi.


Iter procedurale - Contestualmente alla compilazione della domanda di invalidità, il cittadino autonomamente o tramite patronato, può indicare la possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che effettua la domanda, a seguito ad esempio di incidente stradale che lo ha coinvolto.
I passaggi procedurali successivi sono i seguenti:
- la commissione medica integrata dell'Inps potrà confermare la segnalazione di possibile responsabilità di terzi, ovvero potrà non-confermarla;
- il medico della Unità operativa Medico legale potrà confermare ovvero non confermare la possibile responsabilità di terzi;
- la funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari procede a istruire la pratica e decide all'accertamento del diritto e della misura della prestazione;
- infine la funzione Controllo Prestazioni è tenuta ad attivare immediatamente tutte le pratiche di rivalsa.
L'Inps a questo punto invia con raccomandata A/R, il modello AS3invciv al terzo presunto responsabile, alla sua compagnia assicuratrice e, per conoscenza, al danneggiato, diffidandoli al pagamento del dovuto da corrispondere nell'arco di 20 giorni pena l'avvio della pratica di recupero legale.
L'importo vantato dall'Inps a titolo di rivalsa è calcolato prendendo in considerazione apposite tariffe basate su coefficienti distinti in base al sesso e all'età del beneficiario della prestazione.


Prescrizione - I termini prescrizionali più ricorrenti in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa sono i seguenti:
- 5 anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi;
- 2 anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie;
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l'evento lesivo è considerato dalla legge come reato.
Per i danni subiti dalla persona trasportata la prescrizione nei confronti del vettore responsabile è di 1 anno nel caso di trasporto pubblico e di 2 anni per i trasporti di cortesia o di amicizia.
Il termine infine è di 10 anni nel caso in cui l'assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile e successivamente, ponga in essere atti tali da compromettere l'azione di rivalsa.
Reversibilità - Tutte le prestazioni in favore degli invalidi civili non sono reversibili, ad eccezione dell'indennità di frequenza, che è prestazione temporanea, corrisposta fino al raggiungimento del 18° anno di età e per i soli mesi di reale durata e frequenza del trattamento (riabilitativo o terapeutico).

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