Rapporti di lavoro

Settore edile, così l'attività degli operai in trasferta fuori provincia

di Josef Tschoell

La gestione delle trasferte per il personale dipendente nel settore edile è una delle questioni più complesse e di difficile gestione, che si trascina già da molto tempo. Il settore è caratterizzato dalla presenza di cantieri mobili e temporanei, alta mobilità e fluttuazione del personale, contrattazione collettiva territoriale e Casse edili con trattamenti e aliquote che possono variare da provincia a provincia. Alla disciplina voluta dalle parti sociali del settore si aggiunge poi quella introdotta dalle varie leggi e disposizioni amministrative a livello provinciale e regionale, soprattutto in materia urbanistica e di appalti pubblici.
Gli artt. 21 (CCNL industria), 21 (CCNL piccola industria), 61 (CCNL cooperative) e 24 (CCNL artigianato) stabiliscono che all'operaio in trasferta si continua ad applicare il contratto integrativo della circoscrizione di provenienza e quindi resta iscritto alla Cassa Edile della predetta circoscrizione.
Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi l'impresa è tenuta a iscrivere l'operaio in trasferta alla locale Cassa edile a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui ha avuto inizio la trasferta.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui sopra.
Ai fini del rispetto dell'art. 18, legge n. 55/1990 (antimafia), l'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile del luogo di esecuzione dei lavori l'elenco degli operai inviati in trasferta e il cantiere in cui essi operano (la periodicità è quella prevista per gli iscritti alla Cassa edile di provenienza).
L'impresa deve altresì fornire alla Cassa edile della zona di esecuzione dei lavori la documentazione attestante le denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti contributivi effettuati per il personale in trasferta alla Cassa edile in provenienza. Il certificato di regolarità contributiva continua a essere rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, previa attestazione di tale regolarità, per gli operai in trasferta, dalla Cassa edile di provenienza.
Invece con gli accordi del 23 marzo 2006 (CCNL Industria), del 6 aprile 2006 (CCNL Piccola industria) e del 30 marzo 2006 (CCNL Cooperative), le parti sociali del settore hanno convenuto poi di dare attuazione a quella parte della contrattazione collettiva che prevedeva di introdurre, in via sperimentale e a livello regionale, la nuova disciplina della trasferta per gli operai, con particolare attenzione all'individuazione della Cassa edile competente (iscrizione e contribuzione).
La contrattazione collettiva prevede, quindi, come principi inderogabili:
a) l'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa edile di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti;
b) l'impresa è tenuta a comunicare, sia alla Cassa edile di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima comunicazione dovrà essere trasmessa dalla Cassa edile di provenienza a quella dove è situato il cantiere;
c) ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta;
previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori;
d) l'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come
l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa edile;
e) all'operaio spettano anche, se dovute, le indennità per lavori speciali disagiati e per lavori in alta montagna o in zona malarica (artt. 20 e 23 CCNL industria e piccola industria, artt. 60 e 63 CCNL cooperative);
f) la contribuzione dovuta alla Cassa edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
g) la Cassa edile di provenienza provvede a trasferire alla Cassa edile ove si svolgono i lavori
esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa edile di provenienza;
h) la titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa di riferimento;
i) le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Casse edili interessate;
j) la Cassa edile di provenienza ha l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Cassa edile del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.

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