Contenzioso

La rinuncia alla solidarietà per obbligazioni anteriori al trasferimento d'azienda costituisce deroga consentita all'art. 2112 c.c.

di Luca De Compadri

La Corte di Cassazione (sentenza 23473/14) affronta la problematica inerente alla vendita di aziende, in esercizio nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in riferimento alla possibilità, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento ai sensi dell'art. 47 legge 428/1990, di addivenire ad un accordo che preveda : a) un passaggio parziale dei lavoratori; b) una esclusione (“salva diversa convinzione”) della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. La Suprema Corte conferma la legittimità di tale accordo, sulla base della seguente normativa.


L'art. 63 D.lgs. 270/1999, sul punto, prevede ai commi 4° e 5° che:

4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.
5. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.


Ancora, l'art. 47 L.428/1990, ai commi 4 bis° e 5° prevede che:
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo…. ;
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.


Secondo la Corte di Cassazione, nella materia in questione, la tutela del singolo lavoratore (propriamente declinata nell'art. 2112 c.c.) lascia spazio all'interesse collettivo, finalizzato al perseguimento dell'agevolazione della “circolazione dell'azienda”, quale strumento di salvaguardia della massima occupazione in una condizione di oggettiva crisi aziendale. In ogni caso, la tutela del lavoratore singolo trova una garanzia nel contesto della consultazione sindacale. Ne deriva che la rinuncia della solidarietà per le obbligazioni anteriori al trasferimento, quale condizione per la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario, può essere legittimamente oggetto di previsione d'un accordo sindacale, concluso ai sensi dell'art. 47 , L. 428/1990, trattandosi di deroga consentita all'art. 2112 c.c. .
La sentenza in commento affronta, inoltre, la problematica inerente all'annullamento del verbale di conciliazione sindacale, verbale che si asserisce sottoscritto in stato di incapacità naturale o per induzione in errore essenziale. La questione deve risolversi su un piano puramente probatorio, essendo necessaria una puntuale deduzione dei fatti. Laddove sia assente tale deduzione con mancanza di accertamento da parte del giudice di merito, la Corte di Cassazione deve dichiarare inammissibile la domanda. Infatti, la valutazione delle prove e la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (cfr. Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

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