CCNL Gomma plastica: contratti a termine
Il legislatore ha introdotto dei limiti di carattere quantitativo alla stipula dei contratti a tempo determinato. In particolare, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite “legale” del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti sarà comunque sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Al riguardo, tuttavia, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001 fa salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva introdotte ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della stessa norma. Secondo l’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge n. 34/2014 (convertito dalla legge n. 78/2014), in sede di prima applicazione del nuovo limite percentuale, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Al riguardo, la circolare n. 18/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che “Non è pertanto necessario, da parte della contrattazione collettiva, l'introduzione di nuove clausole limitatrici, giacché continuano a trovare applicazione quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ferma restando la possibilità che in un secondo momento (in tal senso va inteso "in sede di prima applicazione") la stessa contrattazione decida di indicarne di nuove”. Premesso quanto sopra, in risposta al primo quesito si ritiene che l’azienda sia tenuta a rispettare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento, anche se fissati in un momento antecedente alla data in cui è entrato in vigore il decreto legge n. 34/2014. In risposta al secondo quesito, la stessa circolare ministeriale (n. 18/2014) afferma che “Si ritengono ancora efficaci le clausole contrattuali che impongono limiti complessivi alla stipula di contratti a termine e alla utilizzazione di lavoratori somministrati (…)”. E’ da ritenersi, pertanto, che l’azienda sia obbligata a considerare nel tetto massimo anche i lavoratori somministrati, così come stabilito dal c.c.n.l. applicato dalla stessa.