I ricorsi amministrativi passano alle Direzioni interregionali
In vigore il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 novembre 2014 di attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. 7 gennaio 2015, n. 4). In particolare, l'art. 15, comma 1, lett. f) prevede che alla trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalla legge, avverso i verbali ispettivi e i provvedimenti, concernenti altresì l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti provvedono le nuove Direzioni interregionali del lavoro (DIL). Queste sostituiscono le Direzioni regionali del lavoro e sono site a Milano (che avrà competenza sulle regioni del nord-ovest), Venezia (competenza sulle regioni del nord-est), Roma (competenza sulle regioni del centro) e Napoli (competenza sulle regioni del sud); le DIL si affiancano alle Direzioni territoriali non più ubicate in ogni capoluogo di provincia, poiché in alcuni casi le DTL avranno competenza sovraprovinciale. Il D.M. dispone la soppressione di 14 articolazioni provinciali.
Per quanto il contenzioso amministrativo, il Ministero del lavoro ha emanato la lettera circolare del 21 gennaio 2015, prot. n. 1106, con la quale detta istruzioni operative agli uffici periferici. I ricorsi che transitano alle nuove strutture sono i quelli previsti dall'art. 16 del D.lgs. 124/2004 (ricorso al Direttore regionale del lavoro) e dall'art. 17 del D.lgs. 124 cit. (ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro) anche nella materia delle diffide accertative, previsti dall'art. 12, comma 4 del D.lgs. 124 cit., nonché dell'accesso anticipato alla pensione per i lavori pesanti ed insalubri di cui all'art. 8 del D.I. 20 settembre 2011. Inoltre, passano alle Direzioni interregionali anche i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione, contemplato nell'art. 14, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Al fine di evitare che l'accorpamento delle ex strutture regionali comporti un notevole aggravio di lavoro delle nuove Direzioni interregionali, il Ministero ha disposto che l'istruttoria dei ricorsi sia espletata dagli uffici ove avevano sede le abolite Direzioni regionali del lavoro. Ad es. la DTL di Torino dovrà curare l'istruttoria dei ricorsi avverso gli atti adottati nel territorio piemontese. Successivamente, gli atti andranno trasmessi alla DIL competente per territorio – che nell'esempio fatto è Milano- entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la decisione, salvo il caso del ricorso avverso la sospensione che deve essere curato direttamente dalla DIL. Alla DIL, o al Comitato per i rapporti di lavoro incardinato presso la stessa, è demandata la decisione finale. Ovviamente, le DIL restano interamente competente, anche per l'istruttoria, ove l'atto impugnato provenga da un ufficio avente sede nella loro ex circoscrizione territoriale. Quindi, ad es., alla DIL di Milano è demandata anche l'istruttoria dei ricorsi che sarebbero stati di spettanza dell'abolita DRL Lombardia. Inoltre, la medesima situazione si riscontra nel caso in cui l'atto gravato sia stato adottato da una DTL nella quale è ora confluita una DRL (es. Torino), per preservare la terzietà dell'organo decidente, ed infine per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione a causa della brevità del termine per l'impugnazione.
Importante evidenziare che i ricorsi devono essere inoltrati agli uffici che hanno adottato l'atto impugnato, che devono a loro volta trasmetterli alle DIL competenti per territorio, oltre che alle ex Direzioni regionali, ora DTL, cui sarebbe spettata la decisione nel precedente regime.
Il Collegato lavoro in attesa dell’approvazione in Senato
di Andrea Musti, Jacopomaria Nannini