Rapporti di lavoro

La riduzione delle voci di tariffa obbliga alla verifica

di Barbara Massara e Silvia Perna

Con la pubblicazione dei decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 è ufficiale l’importante riduzione dei tassi che le aziende potranno applicare per il triennio 2019-2021, e che riguardano numerose lavorazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 1° e 2 aprile).

In alcuni casi lo sconto è prossimo o superiore al 50%, come, ad esempio, per le guardie particolari giurate il cui tasso è sceso dal 55 al 19,33 per mille nel settore del commercio, o per le attività di costruzione di mobili e arredamenti passato dal 66 al 39,73 per mille nella gestione industria.

La riforma non si esaurisce però nella riduzione dei tassi, in quanto ha comportato per molte lavorazioni l’attribuzione automatica da parte dell’Inail delle nuove voci di tariffa, quali riportate nella comunicazione dei tassi che l’istituto sta inviando alle aziende. Queste ultime, quindi, dovranno leggere con attenzione il quadro F della comunicazione ricevuta, comprendere se è stata attribuita una nuova voce di tariffa o se, al contrario, è rimasta la stessa previgente secondo il Dm 12 dicembre 2000, e individuare il tasso applicabile per il 2019 (pari al tasso medio nazionale aumentato o diminuito dell’aliquota di oscillazione).

Confrontando il vecchio nomenclatore con il nuovo si riscontra che molte voci sono state eliminate in quanto accorpate in una sola (inedita o già esistente) con un nuovo tasso, che è quasi sempre inferiore a quelli che sostituisce, salvo alcune eccezioni.

Ad esempio nella gestione industria (ma anche negli altri settori) l’attività connessa ai magazzini, precedentemente sdoppiata in funzione della presenza (voce 9311 e tasso 42 per mille) o meno di attrezzature meccaniche (voce 9312 tasso 24 per mille), è stata classificata nell’unica nuova voce 9300, con tasso pari al 28,19 per mille. Ne consegue, pertanto, che di tale accorpamento non hanno beneficiato le aziende inquadrate nella ex voce 9312, il cui tasso è pertanto aumentato dal 24 al 28,19 per mille.

Nel settore delle costruzioni le voci sono state razionalizzate e nella generica voce 3110 sono confluite quelle più specifiche da 3120 a 3140, fermo restando l’applicazione del tasso massimo (che la legge di bilancio 2019 ha ridotto dal 130 al 110 per mille).

Questa operazione di razionalizzazione delle voci è stata altresì ispirata dalla volontà dell’istituto di dirimere casi controversi in cui le diverse sedi territoriali avevano classificato le medesime attività in modo disomogeneo.

Il nuovo nomenclatore include inoltre nuove tariffe nate dallo scorporo di alcune attività in precedenza classificate in voci già esistenti. Ad esempio all’interno delle “attività varie”, l’attività dei centri di elaborazione dati è stata scissa da quella generica delle attività amministrative (voce di tariffa 0722 tasso 4 per mille), con attribuzione di una nuova voce ad hoc, la 0726 e un nuovo tasso (5 per mille nel settore industria e 4 per mille nel terziario).

Profondamente rinnovata è anche la classificazione delle attività lavorative che comportano l’uso di autoveicoli, per le quali dal 2019 non è più prevista una specifica voce di tariffa, in quanto il relativo rischio è ricompreso all’interno della voce della lavorazione principale.

Ad esempio le nuove voci 0722 e 0723, dedicate al personale d’ufficio, ricomprendono anche l’uso dell’auto, che nella 0722 è limitato alla possibilità di recarsi presso altri uffici (ad esempio per svolgere servizi esterni), mentre nella 0723 si riferisce a quei dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni hanno accesso a cantieri/opifici (personale con maggiore mobilità, inquadrato fino al 2018 nella voce 0724 abrogata) nonché agli agenti di commercio e informatori scientifici del farmaco.

Nella 0723 devono essere inquadrati anche i dipendenti a cui è assegnata l’auto per utilizzo promiscuo, compresi i dirigenti e personale direttivo che fino al 31 dicembre 2018 erano assicurati nella specifica voce 0725, abrogata dal 2019 e ricondotta d’ufficio dall’Inail alla voce 0723.

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