A giugno si versano i contributi previdenziali sospesi per il terremoto
La legge di bilancio 2019, prorogando il precedente termine fissato al 31 gennaio 2019, ha disposto che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per gli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, siano effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019 .
L'Inps, con messaggio 29 aprile 2019, numero 1654, con l'approssimarsi della data di scadenza del termine fornisce gli opportuni chiarimenti.
Per aziende con dipendenti il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24.
Se le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non avessero trasmesso gli uniemens, questi dovranno essere inviati online entro il 1° giugno 2019.
Per effetto della sospensione, fino al 30 settembre 2017, del versamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti:
• III rata sul minimale per l'anno 2016 (16 novembre 2016);
• secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2016 (30 novembre 2016);
• IV rata sul minimale per l'anno 2016 (16 febbraio 2017);
• I rata sul minimale per l'anno 2017 (16 maggio 2017);
• saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2017 (20 luglio 2017);
• II rata sul minimale per l'anno 2017 (20 agosto 2017).
Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato versamenti parziali, il saldo in unica soluzione avverrà utilizzando i dati riportati sui modelli di pagamento F24 originariamente inviati relativi alle singole scadenze sospese; in presenza di versamenti parziali, dovrà essere presentata domanda di rateizzazione. Invece se la ripresa dei versamenti avviene mediante rateizzazione, fino a un massimo di 120 rate mensili, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 1° giugno 2019.
Per le aziende agricole il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24. I dati necessari alla compilazione della delega di pagamento (sede Inps, causale, codeline e periodo) sono indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi. Il prospetto dei contributi dovuti, oggetto della sospensione, sarà inoltre inserito da Inps nel cassetto aziende agricole all'interno della sezione "news individuale".
Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (Dmag) le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all'invio dei Dmag di ciascun trimestre sospeso entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Le citate dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 2° trimestre 2019. Pertanto la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 dicembre 2019.
I contributi per lavoro domestico sospesi devono essere versati entro la scadenza del 1° giugno 2019 con le modalità di seguito:
- utilizzando i bollettini Mav ricevuti oppure generati attraverso il sito internet www.inps.it al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Portale dei Pagamenti" > "Lavoratori Domestici";
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo "Servizi Inps", sportelli bancari Unicredit);
- online, sul sito Internet www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Portale dei Pagamenti" > "Lavoratori Domestici", tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.