L'esperto rispondeContrattazione

Durata massima contratto a termine e riassunzione

di Alberto Bosco

La domanda

Il contratto a termine prevede, dopo il decreto dignità, una durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore di 24 mesi durante l'arco della vita lavorativa. Il caso che si pone è il seguente: rimanendo ad un interpretazione letterale della normativa, se il dipendente dopo un primo contratto di 6 mesi viene trasformato a tempo indeterminato e successivamente, dopo anni di contratto, per cause oggettive (es. motivi economici) viene licenziato, rimangono possibili nei periodi a venire contratti a termine per ulteriori 18 mesi magari per alcune sostituzioni in seno all'azienda stessa dalla quale è stato licenziato?

La risposta è positiva: il limite di durata dei 24 mesi (derogabile in senso più ampio da parte del contratto collettivo), somministrazione a termine inclusa, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, include tutti i rapporti a tempo determinato tra le medesime parti, non avendo alcuna influenza su tale periodo i pregressi rapporti a tempo indeterminato. Trattandosi di rinnovo sarà da indicare la causale. Va però osservato l’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione – a tempo indeterminato - per i 6 mesi successivi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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