Rapporti di lavoro

Volontari del soccorso alpino: gli adempimenti per datore e dipendente

di Alberto Bosco

Non si ferma mai l'attività dei volontari del soccorso alpino: in inverno e primavera essa è legata per lo più allo scialpinismo, d'estate si intensificano invece escursionismo e alpinismo. Poiché spesso l'attività di soccorso è resa da parte di volontari, inquadrati nel Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), che sono anche lavoratori dipendenti, per disciplinare la retribuzione e l'assenza dal posto sono state emanate alcune norme, in particolare la legge 18 febbraio 1992, n. 162, e il D.M. 24 marzo 1994, n. 379; ai quali si accompagna il decreto con cui ogni anno il Ministero aggiorna la misura dell'indennità per i lavoratori autonomi volontari.
I volontari vantano un vero e proprio diritto ad assentarsi durante le esercitazioni e i soccorsi (e, in certi casi, anche dopo). A tale scopo va chiarito quanto segue:
a) costituisce operazione di soccorso ogni intervento alpinistico o speleologico per l'aiuto agli infortunati, o di chi si trovi in pericolo, e il recupero dei caduti: in questi casi, il lavoratore (che magari è stato chiamato nella notte) deve informare il datore non appena gli è possibile;
b) l'attività di addestramento, che simula operazioni di soccorso, è normalmente organizzata e comunicata ai volontari con un certo anticipo: in questo caso il dipendente deve informare con la massima tempestività il datore circa la data di svolgimento e la durata prevista.
Dal punto di vista del diritto ad astenersi dal lavoro, nel caso delle attività di soccorso vere e proprie, esso è così articolato, a seconda che le operazioni:
a) si concludano in giornata (a prescindere dalla durata): 1 giorno di astensione dal lavoro;
b) pur concludendosi in giornata, durino più di 8 ore: astensione dal lavoro nel giorno in cui è cominciato l'intervento e in quello successivo;
c) proseguano oltre le 24,00: astensione per il giorno di intervento e il successivo.
Per giustificare l'assenza e l'erogazione del trattamento economico, è previsto che: i capi stazione o capi squadra del CNSAS attestano al sindaco nomi e numero di volontari impiegati nei soccorsi/esercitazioni, indicando l'ora di inizio e fine delle operazioni; il sindaco del comune ove le operazioni sono state svolte, in base a quanto attestato dal CNSAS, rilascia una dichiarazione in cui risulta l'impiego dei volontari in tali operazioni; infine, il lavoratore consegna la dichiarazione al datore, il quale registra l'avvenuto impiego del volontario in operazioni di soccorso/esercitazione da cui sia derivata l'astensione dal lavoro.
Quanto alla retribuzione, se viene prodotta la certificazione, ai volontari lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni in cui si sono assentati per attività di soccorso o esercitazione: la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore, il quale può chiederne il rimborso all'istituto di previdenza. Il datore che intenda chiedere il rimborso di quanto erogato deve presentare apposita domanda all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello dell'operazione. Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: sono quindi escluse le ore di lavoro rese nella giornata prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso, nonché quelle di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di “settimana corta”, eccetera (Inps, circ. 10 maggio 1995, n. 126).
La domanda deve precisare: 1) generalità del lavoratore; 2) misura della retribuzione erogata; 3) attestazione del sindaco sull'avvenuto impiego in tali attività e durata; 4) dichiarazione del datore indicante l'astensione dal lavoro; 5) dichiarazione del lavoratore dell'appartenenza al CNSAS. Le retribuzioni in questione non sono conguagliabili con gli importi dovuti per i contributi, i quali devono quindi essere integralmente versati. Infine, con la circolare 16 gennaio 2012, n. 4, l'Inps ha precisato che, dal 1° aprile 2012, tutte le richieste di rimborso della retribuzione corrisposta ai dipendenti che si sono astenuti per le operazioni di cui sopra vanno inoltrate attraverso il sito Inps o Contact-Center.

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