Croce Rossa, da stabilizzare i lavoratori a termine con mansioni istituzionali
Con la sentenza n. 8078 del 21 aprile scorso la Corte di cassazione, pronunciandosi in senso negativo sul ricorso promosso da Croce Rossa Italiana, ha confermato il diritto alla stabilizzazione a favore dei pubblici dipendenti che, tra le altre condizioni, nei periodi di lavoro in regime temporaneo abbiano ricoperto mansioni e competenze che rientravano tra i fini istituzionali perseguiti dall'associazione.
Il cuore della controversia si concentrava sulla natura delle mansioni affidate ai dipendenti attraverso una successione di contratti a termine, le quali erano consistite nello svolgimento di funzioni in regime di convenzione per Croce Rossa Italiana. A parere dell'associazione, tali attività avevano natura occasionale ed eventuale e non potevano essere ricomprese tra le finalità istituzionali perseguite da Croce Rossa Italiana, con la conseguenza che i rapporti di lavoro costituiti a termine con i lavoratori per lo svolgimento di tali incarichi erano esclusi dal processo di stabilizzazione.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, a tale proposito, lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito del pubblico impiego per il personale precario che, tra le altre ipotesi, abbia prestato servizio nella pubblica amministrazione per più di tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio e per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni.
La Cassazione riassume i tratti distintivi e i requisiti richiesti per poter partecipare al processo di stabilizzazione, evidenziando che la pubblica amministrazione, in presenza di personale che abbia già sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale all'atto di costituire il rapporto di lavoro a termine, si limita a dare avviso della procedura di stabilizzazione e della conseguente possibilità per i lavoratori interessati di presentare la domanda di assunzione a tempo indeterminato.
È nel quadro di questa disciplina che la Corte di cassazione esamina la tesi coltivata da Croce Rossa, secondo la quale alla stabilizzazione è chiamato a partecipare il solo personale che soddisfa i bisogni permanenti dell'associazione, mentre devono essere esclusi i dipendenti che erano addetti ai servizi in convenzione, trattandosi in quest'ultimo caso di attività legate ad esigenze mutevoli ed imprevedibili, per di più estranee ai suoi compiti istituzionali.
La Suprema corte rigetta tale impostazione, riconoscendo che le funzioni espletate in costanza di rapporto dai dipendenti precari di Croce Rossa Italiana rientravano tra quelle stabili e fisiologiche, derivando tale conclusione dal rilievo per cui l'attività svolta in convenzione, come emergeva sia dallo statuto di Croce Rossa Italiana, sia dalla stessa formulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, rientra nei fini istituzionali dell'associazione.
Ad ulteriore conforto della decisione di confermare la sentenza dei due gradi di merito, all'esito dei quali era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori precari alla stabilizzazione, i giudici di legittimità ribadiscono che erano presenti posti disponibili in organico con riferimento alla specifica qualifica per la quale i dipendenti avevano richiesto la stabilizzazione.