Contenzioso

Datore di lavoro vincolato agli obblighi di vigilanza

di Luigi Caiazza

Gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rspp), il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio. A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza 46820/14 depositata ieri.


Il ricorso alla Corte è stato proposto dal responsabile di una società operante nel settore dell'edilizia condannato in primo e secondo grado a seguito di una infortunio grave subito da un lavoratore operante su una scala a mano, cadendo da una altezza di oltre due metri. La difesa dell'imputato si fondava su varie circostanze non valutate nei gradi di merito e cioè: l'incerta ricostruzione dell'evento; la circostanza che l'infortunato seppure assunto il giorno precedente a quello dell'evento era un operaio specializzato dal 1980, con oltre 30 anni di carriera, per cui non necessitava di alcuna informazione e formazione; era stato nominato un geometra quale addetto al Servizio di prevenzione e protezione (Spp). In ogni caso, essendo la società un'azienda di grandi dimensioni sarebbe stato onere del giudice verificare che nell'organigramma non vi fosse un delegato di fatto, non potendo la responsabilità dell'evento gravare certamente sull'amministratore delegato.


Dello stesso avviso non è stata invece la Corte di cassazione, la quale ha stabilito che la condotta incauta del lavoratore infortunato non può assurgere da sola a causa sopravvenuta sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area del rischio proprio della lavorazione svolta.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti carattere di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute.


Né l'evento può essere imputato ad una minima colpa dell'infortunato, il che avrebbe richiesto che questi conoscesse perfettamente i rischi del lavoro a cui era occupato e il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli.


Nel caso in esame, però, il responsabile della società è stato incolpato anche per il deficit informativo e formativo a favore dell'infortunato, violando così gli articoli 21 e 22 del Dlgs 626/94 (ora 36 e 37 del Dlgs 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), tenendo conto che la formazione adeguata deve essere fornita al lavoratore in occasione dell'assunzione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Nel caso specifico, l'adempimento formativo è risultato necessario e non superfluo, tenuto conto che l'utilizzo della scala doveva essere effettuato in un contesto di cantiere pericoloso a causa di un terreno di appoggio sconnesso e scivoloso.


In merito alla delega che sarebbe stata conferita ad un geometra, nessun documento è risultato agli atti processuali, né peraltro, la nomina di quest'ultimo quale addetto al Spp è stata ritenuta circostanza esimente dalla responsabilità, atteso che tale carica attribuisce un mero ruolo di consulenza ai fini della individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, il che lascia intatti gli obblighi del datore di lavoro riguardanti il controllo e la vigilanza sulla corretta osservanza delle misure di sicurezza predisposte. Del resto, richiamandosi a precedenti giurisprudenziali, la Corte non manca di sottolineare che pur in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega stessa.

La sentenza 46820/14 della Corte di cassazione

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