Contrattazione

Edilizia, i versamenti aggiuntivi alla previdenza complementare

di Cristian Callegaro

A decorrere dal mese di gennaio 2015, anche se per questioni interpretative e di natura tecnica diverse realtà hanno già provveduto a posticipare a febbraio l'onere contributivo riferito a gennaio, alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti il settore dell'edilizia hanno previsto l'obbligo, a carico delle aziende, di versare al fondo di previdenza integrativa di riferimento una nuova contribuzione, aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla regolamentazione vigente.
Si riporta di seguito quanto previsto dai vari contratti collettivi e si propone una sintesi circa l'obbligo ci contribuzione riguardante i vari contratti di settore.


CCNL Edilizia aziende artigiane
E' istituito a partire dal 1° gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:
Livello 7 ---> euro 16,40
Livello 6 ---> euro 14,40
Livello 5 ---> euro 12,00
Livello 4 ---> euro 11,12
Livello 3 ---> euro 10,40
Livello 2 ---> euro 9,20
Livello 1 ---> euro 8,00
Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1° gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.


CCNL Edilizia aziende cooperative
E' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Livello 8 ---> euro 20,00
Livello 7 ---> euro 16,80
Livello 6 ---> euro 14,40
Livello 5 ---> euro 12,24
Livello 4 ---> euro 10,92
Livello 3 ---> euro 10,16
Livello 2 ---> euro 9,12
Livello 1 ---> euro 8,00


CCNL Edilizia aziende industriali
E' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al 1° comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Livello 7 ---> euro 16,00
Livello 6 ---> euro 14,40
Livello 5 ---> euro 12,00
Livello 4 ---> euro 11,20
Livello 3 ---> euro 10,40
Livello 2 ---> euro 9,36
Livello 1 ---> euro 8,00


CCNL Edilizia aziende della piccola industria (Confapi)
E' istituito a partire dal 1° gennaio 2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.
Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1° gennaio 2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Livello 7 ---> euro 16,00
Livello 6 ---> euro 14,40
Livello 5 ---> euro 12,00
Livello 4 ---> euro 11,20
Livello 3 ---> euro 10,40
Livello 2 ---> euro 9,36
Livello 1 ---> euro 8,00


CCNL Edilizia aziende della piccola industria (Confimi)
Allo stato attuale non esiste un fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applica il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, sono in corso trattative per l'individuazione di un fondo di previdenza complementare. Conseguentemente, per le aziende ed i lavoratori interessati dal c.c.n.l. Edilizia piccola industria Confimi non vi sono necessità per la gestione della contribuzione contrattuale aggiuntiva.


Contribuzione aggiuntiva edilizia. Quadro riepilogativo
Di seguito si riporta, per alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto edile, i fondi di previdenza integrativa presso cui effettuare il versamento della contribuzione aggiuntiva.
CCNL Edilizia artigianato (Fondo Prevedi)
CCNL Edilizia industria (Fondo Prevedi)
CCNL Edilizia cooperative (Fondo Cooperlavoro)
CCNL Pmi Confapi (Fondo Fondapi)
CCNL Pmi Confimi (Fondo attualmente assente; non dovuto il contributo aggiuntivo)

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