Rapporti di lavoro

Niente ticket sui licenziamenti se c’è passaggio diretto e immediato di personale

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di Antonio Carlo Scacco

La salvaguardia delle condizioni economiche individuali in caso di passaggio diretto e immediato del personale tra gestore uscente e subentrante in conseguenza di un nuovo affido delle concessioni di distribuzione del gas spetta, oltre che al personale operativo, anche a una quota parte del personale avente funzioni centrali di supporto purché dipendente direttamente dalla società concessionaria o società da essa interamente controllata, ovvero dalla sua controllante al 100 per cento.

È la risposta del ministero del Lavoro nell'interpello 12/2015 a un quesito della Federutility. Il decreto interministeriale 21 aprile 2011, infatti, prevede una particolare forma di tutela occupazionale a favore del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale in caso di nuovi affidamenti che prevedano contestualmente il subentro di altri gestori. In tale evenienza, gli addetti del gestore uscente passano in modo diretto e immediato, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al servizio del gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali esistenti al momento del passaggio, riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio.

La norma specifica che è interessato alla tutela occupazionale il personale operativo addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale «direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%» e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali ( ad esempio direzione d'impresa, servizi ingegneristici, servizi legali eccetera). Anche per questi ultimi, chiarisce il ministero, vale il criterio della titolarità del rapporto: quindi dipendenza diretta dalla concessionaria o altra società purché controllata o controllante (in misura intera). Avverte in ogni caso il ministero che, tenuta presente la ratio del citato decreto interministeriale, l’estensione della tutela occupazionale al personale di staff è subordinata all'ulteriore riscontro di una effettiva concentrazione delle funzioni centrali nella società capogruppo o in società del gruppo specializzate.

Quanto al quesito concernente la possibilità di evitare il versamento del contributo di licenziamento in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro, il ministero precisa che, nel caso di passaggio diretto e immediato del lavoratore, verrebbe meno lo stato di disoccupazione quale presupposto fondamentale per il riconoscimento dell'Aspi. La legge Fornero, infatti (articolo 2, comma 31, della legge 92/2012) prevede l'obbligo per il datore di corrispondere il contributo in caso di interruzione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato per le causali che, «indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi».

Ossia, precisa la nota ministeriale, quelle causali che giustificano il riconoscimento dell'Aspi ai lavoratori che abbiamo perduto involontariamente l'occupazione, siano in stato di disoccupazione, possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Requisiti che non ricorrono nel caso di specie, dove manca lo stato di disoccupazione in ragione della cessazione del rapporto e contestuale riassunzione.

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