Lavoro gratuito in srl non unipersonale
La prestazione lavorativa del familiare resa nell'ambito dell'impresa, in omaggio al principio della prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa, è normalmente considerata gratuita, salvo la rigorosa prova contraria. La iscrizione del familiare alla gestione commercianti/artigiani in qualità di coadiutore è obbligatoria quando la sua prestazione lavorativa nell’impresa sia abituale, in quanto svolta con continuità/stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) nonché prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (Cass. n. 9873 del 2014; n. 7336 del 2017), restando conseguentemente esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti (Cass. Ord. 10087 del 24 aprile 2018). Nel quesito si fa riferimento al lavoro “sporadico” del familiare, ossia occasionale. Soccorrono, al riguardo, le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Lettera 10 giugno 2013, n. 10478). Come criterio generale il lavoro si intende occasionale (e quindi non necessita l’iscrizione alla gestione di riferimento): a) nel caso di prestazioni rese da pensionati; b) nel caso di familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro; c) al di fuori dei casi precedenti, nel caso il lavoro sia prestato per un tempo massimo di 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.