Rapporti di lavoro

Deroghe al regime di solidarietà negli appalti: vale il contratto collettivo dell’appaltatore

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di Antonio Carlo Scacco

La deroga in favore della contrattazione collettiva nazionale al regime della responsabilità solidale negli appalti, prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003, deve intendersi riferita ai contratti collettivi sottoscritti dall'appaltatore/subappaltatore e non a quelli sottoscritti dal committente: è la precisazione contenuta nell'interpello 9/2015 del 17 aprile a fronte di un quesito inoltrato dall'Aris. La norma indicata prevede un regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori, valido fino a due anni dalla cessazione dell'appalto, sulle retribuzioni dovute ai lavoratori per tutto il periodo della sua esecuzione, incluse le quote di Tfr, i contributi previdenziali e i premi assicurativi. Il che si traduce nell'obbligo, per ciascuno dei soggetti elencati, di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi maturati nel corso dell'esecuzione dell'appalto (la solidarietà non si estende, invece, alle sanzioni civili che restano a carico del solo responsabile dell'inadempimento).
L'articolo 9 del decreto legge 76/2014 (convertito in legge 99/2013) è poi intervenuto a chiarire l'ambito di operatività del regime di responsabilità solidale, ammettendone la applicabilità anche ai compensi spettanti ai lavoratori con contratto di lavoro autonomo ed ai conseguenti obblighi di natura previdenziale e assicurativa. Secondo la circolare Minlav 35/2013 i lavoratori in questione, tuttavia, possono essere soltanto i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto impiegati nell'appalto e non anche quei lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedere personalmente all'assolvimento dei relativi oneri. In caso contrario, evidentemente, vi sarebbe una coincidenza tra trasgressore e soggetto tutelato dal regime di solidarietà, nonché un aumento ingiustificato delle responsabilità del committente. I chiarimenti del Dl 76 hanno riguardato anche la parte della norma che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative del settore. Le deroghe al regime di solidarietà provenienti dall'autonomia contrattuale collettiva possono riguardare esclusivamente i trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori impiegati nell'appalto e in nessun caso possono interessare i contributi previdenziali ed assicurativi. La ragione è evidente: la contrattazione collettiva non può incidere sul diritto degli Istituti previdenziali ed assicurativi di soddisfare i propri crediti, in caso di inadempimento, utilizzando il meccanismo della solidarietà. La nota ministeriale in commento chiarisce quali sono le fonti contrattuali collettive ammesse a derogare, nei limiti sopra veduti, al regime di solidarietà. Infatti l'istituto della responsabilità solidale è posto essenzialmente a garanzia dei lavoratori impiegati nell'appalto, che sono evidentemente dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore: ne segue che eventuali deroghe potranno essere stabilite soltanto da contratti collettivi che li interessano direttamente. Nell'ambito di tali contratti, peraltro, la norma consente anche la individuazione di «metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti», ossia degli strumenti di monitoraggio utili a garantire l'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori.

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