Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei Tfr: versamento entro il 16 dicembre
Entro il 16 dicembre i sostituti d'imposta dovranno versare l'acconto dell'imposta sostitutiva che grava sulle rivalutazioni dei Tfr accantonati alla data del 31 dicembre 2013. Ad oggi l'imposta è fissata, complessivamente, nella misura dell'11%, ma non è da escludere che venga elevata fino al 17%, con decorrenza 1° gennaio 2015, dalla legge di Stabilità in corso di approvazione al Senato. In ogni caso, la scadenza del 16 dicembre non potrà essere influenzata in alcun modo, anche qualora la legge di Stabilità ne sancisca successivamente la decorrenza retroattiva al 2014.
L'obbligo del versamento dell'acconto in questione deriva dalle particolari modalità che il legislatore ha previsto per la tassazione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile. Il tutto si fonda su una scomposizione del reddito che ne scaturisce in due distinte componenti: la prima di natura finanziaria, consistente nella rivalutazione prevista dall’art. 2120, comma 4, c.c., corrispondente all'1,5% più il 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo, calcolata sul fondo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente; la seconda, la quota capitale, pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto della rivalutazione già tassata, assoggettata a tassazione separata secondo le norme del Tuir. L'imposta è fissata, come detto, nella misura dell'11% e deve essere versata in due distinti momenti:
- a titolo di acconto, nel mese di dicembre di ciascun anno (versamento tramite Modello F24 con codice tributo 1712 da effettuarsi, appunto, entro il giorno 16 dicembre 2014); l'importo da versare è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2013, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nello stesso anno (c.d. metodo storico); in alternativa l'acconto può essere determinato presuntivamente (c.d. metodo previsionale), avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2014; in quest'ultimo caso il sostituto d'imposta, in mancanza dell'indice Istat di riferimento applicabile a tutto l'anno 2014, è chiamato a operare una stima di quella che sarà la base imponibile del tributo al 31 dicembre 2014; sul punto, l'agenzia delle Entrate ha precisato come l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto sia costituito dal Tfr maturato fino al 31 dicembre 2013 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2014, mentre al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno 2013; per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto;
-a titolo di saldo, nel mese di febbraio 2015 (versamento, tramite Modello F24, con codice tributo 1713 da effettuarsi entro il giorno 16 febbraio 2015), con possibilità di compensare eventuali eccedenze di versamento dell'acconto rispetto a quanto effettivamente dovuto.
È il caso di ricordare che anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno (o alla data di cessazione del rapporto di lavoro); tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Pertanto spetta al sostituto d'imposta determinare e versare l'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione della quota maturata presso il Fondo di Tesoreria. Resta in ogni caso ferma la possibilità di conguagliare l'importo versato a titolo di rivalutazione, nella denuncia contributiva mensile, con i contributi dovuti per i dipendenti (sul punto si veda Inps, msg n. 5859/2008 e circ. 4/2009).
Valutazione carico di lavoro mentale: norma ISO 10075 aggiornata
di Barbara Garbelli