Contrattazione

Previdenza integrativa settore edile: vademecum sul contributo contrattuale

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di Cristian Callagro

Attraverso la Comunicazione n. 559 del 20 febbraio 2015, la Cnce (Commissione nazionale paritetica per le Casse edili) ha inviato a tutte le Casse edili un vademecum riferito al contributo contrattuale alla previdenza integrativa introdotto da gennaio 2015 per il settore dell'edilizia.
Tra le altre istruzioni, si evidenzia quanto segue:
- le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015 potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2015, senza alcun onere a loro carico;
- i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l'obbligatorietà di indicare nella denuncia l'importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i Ccnl industria, artigianato e cooperazione e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il contributo relativo al mese precedente;
- per le imprese cooperative, fermo restando l'indicazione in denuncia dell'importo del contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l'azienda di dichiarare nella stessa denuncia che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa edile;
- i sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella riportata nel vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati);
- per gli impiegati, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l'indicazione dell'importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità;
- per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore, l'importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all'euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.
Il contributo “contrattuale” ai fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5 per cento.
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse edili che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per 14 mensilità e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni devono essere computate come mese intero.
Al riguardo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Vale la pena rammentare, inoltre, che il contributo contrattuale non ha incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

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