L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Mancato ritiro di documenti del cliente

di Marrucci Mauro

La domanda

Buonasera, sono un consulnte del lavoro e sono a chiederVi come devo comportarmi nei confronti di un mio ex cliente che non ha mai ritirato la documentazione (LUL/cartelline con documenti personali dei lavoratori/Unilav/Uniemens cartacei, documentazione Ianil/copie denucie di infortuni sul lavoro/certificazione mediche e molto altro). Faccio presente nel Gennaio 2014, ho elaborato il cedolino paga finale dei lavoratori ed ho sollecitato il ritiro con svariate mail ed in fine con due raccomandate con A/V (una al liquidatore ritornata per "compiuta giacenza" ed una alla sede societaria, restituita con la dicitura "sconosciuto").Posso procedere alla distruzione certificata del cartaceo e dei file presenti nel mio Server?

In merito all’obbligo di conservazione della documentazione inerente alla gestione del personale dipendente e di tutti gli adempimenti conseguenziali non si riscontra un apparato normativo che permetta un’analisi unitaria della materia ma un ampio catalogo di disposizione che regolano singoli atti o adempimenti. Ne deriva l’impossibilità di una risposta specifica dovendo ricorrere a valutazioni di carattere analogico che trovano spunto dall’istituto della prescrizione. Sotto un profilo generale, l’art. 2948 cc. prevede il termine prescrizionale quinquennale in materia di crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro. In via ulteriore l’art. 2946 c.c., dispone che “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. A tali disposizioni si aggiunge l’art. 2220 c.c. secondo il quale l’obbligo di conservazione delle scritture e dei documenti dell’impresa si estende per un periodo di 10 anni. Sulla base di queste analisi, per ogni evidenza, sarebbe quindi opportuno che il professionista, al fine di evitare ogni possibile criticità che lo possa riguardare anche indirettamente, conservasse la documentazione per almeno 10 anni dall’ultimo adempimento effettuato.

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