Previdenza

Pensioni anticipate, prime istruzioni sulla riduzione dopo la Stabilità 2015

di Pietro Gremigni

L’INPS con il messaggio n. 417 del 19 gennaio 2015 chiarisce che, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata non verranno applicate dalle sedi INPS .
Pertanto la regola introdotta dall'art. 24 della legge 214/2011 sulla penalizzazione per chi matura la pensione anticipata con meno di 62 anni di età, si applicherà dal 2018. La regola prevede una riduzione percentuale pari a 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.


Soggetti già pensionati - La questione non affrontata dal messaggio e che verrà presumibilmente chiarita nelle successive istruzioni, è se l'abolizione della penalizzazione interessi retroattivamente anche coloro che hanno ricevuto la pensione decurtata fino al 31 dicembre 2014.
La penalizzazione non ha toccato, anche prima del 2015, coloro la cui anzianità contributiva sia derivata esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (assenza per ferie comprese), includendo i periodi di:
- astensione obbligatoria per maternità compreso il congedo di paternità (INPS mess. 5280/2014);
- per l'assolvimento degli obblighi di leva;
- per infortunio;
- per malattia;
- cassa integrazione guadagni ordinaria;
- di assenze per donare il sangue e emoderivati;
- di assenze per congedo parentale sia per la madre che per il padre (art. 6 c. 2 quater L. 14/2012 modificato dalla legge 125/2013);
- i tre giorni di permesso mensile fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità; nonché i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino, ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (L. 147/2013 – INPS mess. 5280/2014).
I soggetti che invece hanno accreditato contributi figurativi derivanti da altre causali di assenza sono rientrati nella penalizzazione e ora attendano di sapere cosa succederà sui ratei successivi.
La nuova norma contenuta nella legge di stabilità stabilisce l'eliminazione della penalizzazione “con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015”, affermazione che di sicuro esclude i trattamenti già liquidati fino a tutto il 2014.
Tuttavia dovrà essere chiarito se la decurtazione applicata nei mesi passati potrà essere eliminata anche per questi pensionati sui successivi ratei liquidati dal 2015.

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