Adempimenti

Emergenza umanitaria a Lampedusa e domande di dilazione per i contributi sospesi

di Arturo Rossi

Le domande di dilazione concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i soggetti operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2014, dovranno essere presentate entro il termine del 20 marzo 2015 ed in deroga alla disciplina generale, limitatamente ai crediti oggetto di sospensione, la dilazione potrà essere concessa anche qualora sia in corso un'altra dilazione amministrativa.
Lo precisa l'INPS con messaggio n. 1842 del 13 marzo 2015, facendo seguito a quanto precisato con messaggio n. 746 del 30 gennaio 2015, con il quale era stato chiarito che, oltre al versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa, in alternativa era possibile presentare domanda di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Nell'ipotesi in cui la dilazione venga presentata entro il 20 marzo 2015, non vi sarà l'aggravio di sanzioni mentre, in caso di richiesta di pagamento rateale presentata oltre tale termine, le sanzioni saranno calcolate a decorrere da tale data.
Dal punto di vista operativo, l'Istituto invita le sedi periferiche, cancellata la domanda telematica transitata nel Nuovo Recupero Crediti, a procedere tempestivamente all'acquisizione manuale delle istanze nella procedura dilazioni del recupero crediti EAP.
A tal proposito, per gestire le domande di dilazione, dovrà essere aperta apposita inadempienza nell'archivio recupero crediti con tipo segnalazione "11".
La richiesta di dilazione andrà gestita con le consuete modalità; per quanto concerne le domande con data presentazione compresa tra il 16/02/2015 e il 20/03/2015, gli operatori delle sedi territoriali dovranno azzerare l'importo delle sanzioni calcolate mediante l'apposita funzione.
Nel caso in cui siano stati presentati flussi UniEmens senza codice N961 e si siano generati insoluti transitati al recupero crediti per i quali è stato emesso Avviso di Addebito, alla presentazione della domanda di dilazione si dovrà annullare l'Avviso di Addebito per Domanda di dilazione, inserire gli insoluti nella domanda di dilazione EAP ed azzerare le sanzioni calcolate.
Sarà compito delle aziende, una volta sottoscritto il piano di ammortamento, effettuare i pagamenti delle rate con codice tributo "RC01" come per la generalità delle dilazioni.
L'INPS si riserva di fornire, con successivo messaggio, le istruzioni concernenti la gestione dei crediti oggetto di sospensione per i quali non siano intervenuti né il pagamento in unica soluzione né la presentazione dell'istanza di dilazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©