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Quando la festività cade di domenica

di Rossella Quintavalle

La domanda

Sono un operaio assunto presso un’azienda metalmeccanica attualmente in Cig straordinaria. Sono stato in cassa integrazione dal 5 maggio 14 al 17 maggio 14. Domenica 11 maggio è stato il Santo Patrono. Il Ccnl dice che la festività cadente di domenica va retribuita, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con l'importo di una quota giornaliera. A me non è stata retribuita in quanto in Cigs. E’ giusto?

Il tema delle festività ai fini delle integrazioni salariali era stato affrontato dall’Inps nel messaggio n. 13552 del 12 giugno 2009. L’Inps aveva chiarito che relativamente ai lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (tale previsione è valevole anche per quei lavoratori, con qualifica operaia, che in base al Ccnl. di settore applicato sono retribuiti con paga mensilizzata, come accade dal 2009 per i lavoratori del Ccnl dei lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata), le festività civili, nazionali e religiose, non comportano in ogni caso riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali, in quanto la retribuzione determinata si riferisce a tutte le giornate lavorative del mese e non subisce alcuna variazione per la circostanza che alcune di queste giornate coincidano con le festività. Le festività ricadenti in tali periodi sono infatti da comprendere, da un lato, nel numero delle ore lavorative del mese per il quale deve essere diviso l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale e, dall'altro, nel numero delle ore integrabili. Nulla dice l’Inps in merito alle festività cadenti di domenica. Occorre dunque risalire a quanto stabilito dalla legge e dai Contratti collettivi nazionali del lavoro. La principale fonte di riferimento è la legge n. 260 del 27 maggio 1949, così come modificata dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954, che all’articolo 2 stabilisce che il trattamento economico stabilito dell’art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (“…qualora la festività ricorra nel giorno di domenica spetterà ai lavoratori stessi oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera”), è corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a)infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi assenze per giustificati motivi; b)riduzione dell’orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c)sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore; d)sospensione del lavoro dovuto a riposo compensativo di lavoro domenicale; e)sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro. Tale disposizione, è comunque da mettere a confronto con eventuali condizioni di miglior favore previste dai singoli contratti collettivi. Il CCNL applicato ai lavoratori dell’industria metalmeccanica prevede che: “qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa”. Le festività cadenti di domenica , dunque, vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’ INPS e, in relazione al caso esposto, vanno retribuite dal datore di lavoro.

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