Previdenza

Al via le domande alle Dtl per la sesta salvaguardia pensionistica

di Pietro Gremigni


Per i lavoratori cessati dal rapporto quelli a tempo determinato e i fruitori del congedo straordinario per assistere portatori di handicap, rientranti nella sesta salvaguardia pensionistica introdotta dalla legge 147/2014, le relative domande dovranno pervenire entro il 5 gennaio 2015 alle sedi delle direzioni territoriali del lavoro competenti.
Il Ministero del lavoro con la circolare 27 del 7 novembre 2014 ha dato le istruzioni per la presentazione delle domande relativamente alle predette categorie di lavoratori.
Negli altri casi, come i lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari, le domandedovranno pervenire all'Inps che a breve fornirà le relative istruzioni.
In ogni caso sarà l'Inps a procedere la monitoraggio delle domande ammesse in funzione alle risorse impegnate dalla legge 147/2014 che ha varato la sesta salvaguardia pensionistica.
Prima di dettagliare le modalità di presentazione delle domande, va tenuto presente che con quest'ultima salvaguardia si sono ulteriormente estesi i casi di coloro che potranno andare in pensione con i requisiti precedenti al riforma del 2011, entro il limite delle risorse stanziate, purché la pensione maturi entro il termine utile a comportare la decorrenza del trattamento, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di riforma delle pensioni, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa e quindi entro il 6 gennaio 2016. La maturazione dei requisiti pertanto deve intervenire entro il 6 gennaio 2015.


Cessati dal rapporto – Si tratta di una platea massima di 8.800 cessati dal rapporto in forza di accordi individuali o collettivi raggiunti entro il 30 giugno 2012, oppure il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti in sede protetta, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, oppure infine il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
In tutti i casi gli interessati non devono avere ripreso l'attività lavorativa in contratti a tempo indeterminato.
La domanda di salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro presso la quale sono stati sottoscritti i predetti accordi, oppure negli altri casi (cessazioni unilaterali o contratti a termine) presso Direzione territoriale del lavoro competenti in base alla residenza del lavoratore.


Lavoratori in congedo straordinario – Si tratta dei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito di congedi straordinari o dei 3 giorni permesso mensile per assistere portatori di handicap, nel limite massimo di 1.800 beneficiari.
La domanda di salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.


Contratti a tempo determinato – Possono beneficiare della salvaguardia 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, senza essersi rioccupati in seguito in contratti a tempo indeterminato.
La domanda di salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.


Domanda – Può essere presentata tramite raccomandata AR o anche alla mail certificata di ogni DTL, oppure alla mail specifica dedicata alla salvaguardia.
Alla domanda va allegata copia del documento di identità nonché:
-Un'auto certificazione attestante la sussistenza delle principali condizioni richieste, variabili a seconda dei casi, tra cui la mancata rioccupazione oppure la mancata esecuzione di un lavoro a tempo indeterminato successivamente ad un rapporto a termine;
-Nel caso di licenziamento consensuale occorre allegare copia dell'accordo individuale o collettivo;
-per i fruitori dei congedi straordinari, auto certificazione attestante il periodo di utilizzo del congedo straordinario o dei permessi mensili.


Ricorsi – Le speciali commissioni istituite presso le DTL dovranno fare l'istruttoria delle domande stabilire circa la loro ammissione.
In caso di rigetto della domanda gli interessati possono presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, alla stessa DTL presso cui è stata fatta la domanda poi respinta.

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