Agevolazioni

La piccola mobilità esce dalle note di rettifica

di Mauro Marrucci

Stop all'emissione delle note di rettifica per la "piccola mobilità". Lo ha stabilito l'INPS con il messaggio 30 gennaio 2015, n. 717 sulla base delle disposizioni recate, in materia, dalla Legge di Stabilità per il 2015.
Come è noto, per il 2013 non furono prorogate le norme che prevedevano l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo né gli incentivi inerenti al loro reimpiego, dettate dall'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla n. 236/1993.
Su tale presupposto, con la circolare 13/2013, l'INPS aveva negato il riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati nello stesso anno.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 150/2013, l'Ente aveva precisato che:
- non era possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
- non era possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
- in via cautelare doveva ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
Con la stessa circolare l'Istituto aveva ulteriormente precisato che, per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, poteva essere fruito l'incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal decreto direttoriale 390/2013 del 3 giugno 2013 (bonus di 190 euro).
L'Istituto, con messaggio 19 novembre 2014, n. 8889, aveva altresì disposto che l'invio delle note di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta "piccola mobilità" fosse rinviato alla seconda metà del mese di gennaio 2015, in attesa di eventuali provvedimenti che ne consentissero il riconoscimento in favore dei datori di lavoro interessati alle provvidenze per l'agevolazione a suo tempo soppressa.
Nel frattempo è intervenuto l'art. 1, comma 114, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con il quale il legislatore ha stabilito che ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 4/1998, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli artt. 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, nel limite massimo di 35.550.000 euro.
In ragione di tale intervento normativo l'INPS, con il messaggio in commento, ha quindi disposto la sospensione dell'invio delle note di rettifica nel frattempo emesse per il recupero delle agevolazioni fruite dai datori sulla piccola mobilità.
L'Istituto si è altresì riservato di fornire successive indicazioni operative sulle modalità di gestione delle note di rettifica in argomento.
Pertanto, non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti per recupero delle agevolazioni riferite alla piccola mobilità che siano già state oggetto di notifica nel corrente mese di gennaio.

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