Adempimenti

Le istruzioni Inps per il conguaglio di fine anno

di Paola Sanna

Come di consueto, con la circolare di fine anno l'Inps ha fornito le istruzioni per operare correttamente il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, con riferimento a quanto dovuto per l'intera annualità 2014.
La circolare n. 194 emessa dall'Istituto previdenziale lo scorso 30 dicembre precisa alcuni aspetti, tra i quali si segnalano i seguenti.


Termine ultimo per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate con la denuncia del mese di “dicembre 2014” (scadenza contributiva 16 gennaio 2015) oppure, senza applicazione di oneri aggiuntivi, con la denuncia di “gennaio 2015” (scadenza contributiva 16 febbraio 2015). Le operazioni potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2015” in scadenza al 16 marzo, per i soli conguagli relativi al Tfr dovuto al Fondo di Tesoreria.


Elementi variabili della retribuzione.
L'Inps conferma che ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore gli elementi variabili della retribuzione vanno considerati seguendo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (quindi aliquote contributive, agevolazioni, massimaliecc.), si considerano come retribuzione del mese di gennaio 2015.


Massimale contributivo e pensionabile (soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
Il massimale annuo pari per l'anno 2014 a euro 100.123,00 non è frazionabile a mese e ad esso occorra fare riferimento anche se l'anno solare risulta retribuito solo in parte.


Contributo aggiuntivo Ivs 1%
Per l'anno 2014 il limite è pari a euro 46.031,00, che rapportato a dodicesimi assume un valore mensile di euro 3.836,00. L'Istituto conferma che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 della prima fascia di retribuzione pensionabile.


Fringe benefit
Per quanto riguarda i prestiti agevolati, l'Istituto ricorda che il tasso ufficiale di riferimento (Tur) a cui fare riferimento per le operazioni di conguaglio di fine 2014, è risultato pari allo 0,05%.


Tfr e Fondo tesoreria
Vengono confermate le istruzioni degli anni scorsi e pertanto per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. Ciò detto, in relazione alle aziende costituitesi durante l'anno 2014 e che al 31 dicembre 2014 hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, l'Istituto evidenzia che l'apposita dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2015, quale ultimo giorno utile per la trasmissione del flusso Uniemens relativo alla mensilità di febbraio 2015.


Rivalutazione del Tfr al Fondo di tesoreria e imposta sostitutiva
In relazione a quanto previsto dall'articolo 2120 del c.c., le quote annuali di trattamento di fine rapporto – esclusa la quota maturata nell'anno – devono essere rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso composto, costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Identica logica di rivalutazione, va applicata al Tfr versato al Fondo di Tesoreria e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta ovviamente in carico del Fondo di tesoreria. Anche su questa rivalutazione, va calcolata l'imposta sostitutiva dell'11% che grava sul lavoratore, con corrispondente versamento all'Erario.
Entro il mese di “dicembre 2014” - salvo conguaglio entro “febbraio 2015” - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versata, relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di tesoreria.


Operazioni societarie
In presenza di operazioni societarie con passaggio di lavoratori da un'azienda all'altra, ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonchè nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione Cud, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, comprese le quote retributive da assoggettare ad eventuale sgravio, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.
Nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) l'Istituto ricorda l'utilizzo degli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l'indicazione della matricola di provenienza.

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