Agevolazioni

Assunzioni agevolate in agricoltura e diritto ai trattamenti di disoccupazione

di Arturo Rossi

È possibile riconoscere ai lavoratori agricoli con qualifica di operai a tempo determinato, assunti con contratto di lavoro triennale ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 5 del Dl 91/2014, il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, se iscritti negli elenchi nominativi per l'anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti. Lo ha precisato l'Inps con messaggio 2239 del 30 marzo 2015.

L'istituto di previdenza ricorda che la norma in esame ha previsto un incentivo per i datori di lavoro agricolo in caso di assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In maniera specifica, nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, il contratto di lavoro, di durata almeno triennale, deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione annuale di almeno 102 giornate. Sulla materia, l'Inps aveva emanato la circolare 137 del 5 novembre 2014, con le istruzioni necessarie per il datore di lavoro agricolo per accedere all'incentivo legato all'assunzione di tali categorie di giovani.

In merito, sono stati chiesti chiarimenti sulla possibilità o meno, dei lavoratori agricoli in argomento, di accedere ai trattamenti di disoccupazione agricola, al fine di indennizzare i periodi di contratto non lavorati, dato che l'agricoltura è un'attività caratterizzata da prestazioni lavorative discontinue. A tal proposito, vengono fornite le seguenti istruzioni, su parere concorde del ministero del Lavoro. Il trattamento di disoccupazione agricola, in seguito ad apposita richiesta dell'interessato, viene erogato in un'unica soluzione nell'anno successivo a quello di competenza nel quale si è verificata la mancata occupazione; in pratica, si vanno ad indennizzare stati di disoccupazione già decorsi.

Di conseguenza, diventa ininfluente lo status del lavoratore alla data della presentazione della domanda; infatti, quello che discrimina, è il percorso lavorativo dello stesso nell'anno di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. Inoltre l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con l'accertamento del relativo status, l'attribuzione della qualifica di appartenenza e l'indicazione delle giornate lavorative effettuate nell'anno, è costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali. È da sottolineare anche che, tenuto conto della particolare organizzazione del lavoro in agricoltura, le giornate di iscrizione negli elenchi non corrispondono, generalmente, alla durata del contratto di lavoro sottoscritto fra le parti, nel corso della cui vigenza l'azienda utilizza il lavoratore agricolo solo al momento in cui si verifica il bisogno di manodopera.

Ne deriva che vengono considerate indennizzabili, per quanto detto in precedenza, per disoccupazione agricola tutte le giornate non lavorate anche se ricadenti nel periodo contrattuale; in ogni caso, dovranno essere detratte dal parametro 365 (366 se l'anno è bisestile) tutte le giornate di attività lavorativa dipendente o in proprio e tutte le giornate già indennizzate a titolo di altre prestazioni e devono residuare giornate da indennizzare.
Quindi, per i criteri sopracitati, sarà possibile riconoscere l'indennità di disoccupazione agricola, se i lavoratori in trattazione risultino iscritti negli elenchi nominativi per l'anno di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti.

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