Adempimenti

Istituita la causale di versamento a favore dell’Ente bilaterale agricolo nazionale

di Cristian Callegaro

L’Inps, con circolare 10 ottobre 2014, numero 124, comunica l’istituzione della causale F24 per il versamento della contribuzione all’Ente bilaterale agricolo nazionale (in breve Eban). In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, i datori di lavoro indicheranno nella sezione Inps - distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori - i seguenti dati:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “causale contributo”, la causale “Eban”;
- nel campo “codice Inps”, la code-line generata per il trimestre;
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “DA mm/aaaa” il primo mese del trimestre di riferimento, mentre la colonna “A mm/aaaa” non deve essere valorizzata;
- nel campo “importi a debito versati” l'importo del contributo da versare.

Ente bilaterale: disposizioni contrattuali. L’articolo 7 del Ccnl 25 maggio 2010 per gli operai agricoli e florovivaisti – siglato da Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economica, Federazione nazionale affittuari conduttori in economia, Federazione nazionale dell'impresa familiare coltivatrice, Fai-Cisl, Uila-Uil, Flai-Cgil) – prevede, innanzitutto, che l’Ente bilaterale agricolo nazionale assolva i seguenti compiti:
-assicurare, attraverso il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto all'assistenza fornita dal servizio sanitario nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;
-organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di “welfare” e di integrazione al reddito;
-svolgere le attività finalizzate ad azioni bilaterali riferite al mercato del lavoro e finalizzate a svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento;
-promuovere e coordinare lo sviluppo delle Casse “extra - legem” e degli altri organismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori;
-favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;
-svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro;
-svolgere le attività assegnate all’Osservatorio nazionale;
-svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità;
-realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività;
-promuovere le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva;
-esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Contribuzione. Sulla base della convenzione stipulata dall'Inps con l’Ente bilaterale agricolo, a partire dal 1° trimestre 2014 il contributo Fislaf è sostituito dal contributo Eban; quest’ultimo presenta le seguenti quote di contribuzione e modalità di calcolo (articolo 7 del Ccnl):
-operai a tempo indeterminato (in breve, Oti) = 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, calcolato per ogni trimestre;
-operai a tempo determinato (Otd) = 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, calcolato per ogni trimestre.

Retribuzione imponibile. Si rammenta che la retribuzione imponibile i fini previdenziali - per tutte le categorie di operai agricoli a tempo determinato e indeterminato – funzionale al calcolo dei contributi agricoli unificati e per le prestazioni temporanee, è quella indicata dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 338/1989. La retribuzione imponibile è quindi individuata in base alla retribuzione effettiva sia per gli Oti sia per gli Otd, non inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, o individuali se più favorevoli. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 338/1989, trovano applicazione i minimali contributivi per cui, qualora i salari contrattali risultino inferiori ai minimali di legge, devono essere indicati, nei modelli di dichiarazione trimestrale relativi anche alla manodopera occupata a tempo determinato, i valori minimi previsti dalla legge.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©