Adempimenti

Ticket licenziamento: le risposte dell'Inps

di Luca Vichi

Sul portale di categoria dei consulenti del lavoro (www.consulentidellavoro.it) sono state pubblicate le risposte fornite dall'INPS ad alcuni quesiti proposti all'Istituto.
In materia di ticket licenziamento, introdotto dalla Legge n. 92/2012 per il finanziamento dell'ASpI, è stato precisato che:
- in caso di trasferimento d'azienda, con passaggio dei dipendenti senza soluzione di continuità ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del contributo predetto. In questo caso infatti il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e non si verifica alcuna interruzione dello stesso. Ciò vale anche in caso di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro in conseguenza di cessione del contratto ex articolo 1406 del Codice Civile;
- in caso di licenziamento di lavoratori a tempo parziale, indipendentemente dalla modalità di distribuzione dell'orario di lavoro (orizzontale, verticale o mista), il contributo di licenziamento è sempre dovuto per intero. A determinare l'importo del ticket, come già precisato dall'INPS nella circolare n. 44/2013, è infatti la durata del rapporto di lavoro e non l'effettiva prestazione lavorativa. Anche in caso dunque di un lavoratore a tempo parziale verticale che presti attività lavorativa per soli 3 mesi all'anno, il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.

Il contributo di licenziamento
Si ricorda che il cosiddetto "contributo di licenziamento" deve essere versato all'INPS, a decorrere dal 1º gennaio 2013, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI.
Non risulta dovuto dunque nei casi di cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- decesso del lavoratore.
Sono previsti altri casi di esclusione "a scadenza":
- fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo d'ingresso nella procedura di mobilità;
- nel periodo 2013 - 2015 nei casi di:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L'importo del contributo per il 2015
Il contributo a carico del datore di lavoro è pari al 41% del massimale mensile di ASpI (per l'anno 2015 pari a euro 1.195,37) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ne consegue che dal 1° gennaio 2015 il cosiddetto "ticket licenziamento" risulta pari a euro 1.470,30 (euro 490,10 per ogni anno di anzianità del lavoratore licenziato ed euro 40,84 per ogni mese).

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