Flessibilità nella scelta tra tirocini e prove
Prova attitudinale o tirocinio di adattamento. Per le sette professioni a riconoscimento automatico (medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) le misure compensative diventano più flessibili. Per sanare le eventuali difformità nella formazione dei lavoratori, le autorità nazionali potranno infatti scegliere tra la prova e il tirocinio (non superiore a tre anni), e non saranno più obbligate a utilizzare solo la prima, come prevedeva l’articolo 22 del Dlgs 206/2007 (ora modificato dalla legge europea).
È vero che, secondo la direttiva 2005/36, in deroga al principio della libertà di scelta del richiedente (tra tirocinio o prova), per le professioni a riconoscimento automatico lo Stato ospitante può optare per la misura compensativa ritenuta più opportuna. E che un analogo potere di scelta è previsto nei casi in cui non siano rispettati i requisiti di esperienza professionale, o per alcune attività che richiedono la conoscenza di specifiche disposizioni dello Stato ospitante. Ma l’Italia si era avvalsa di questa facoltà con una soluzione troppo rigida e non sempre utile (il ricorso alla sola prova attitudinale).
Rimossa, inoltre, anche la norma del Dlgs 206/2007 che riservava all’organismo dello Stato membro di provenienza la convalida di conoscenze, abilità e competenze acquisite dal richiedente. Un limite non previsto nella direttiva: la convalida può essere effettuata pure dall’organismo competente di un altro Stato membro o di un Paese terzo, se lì è stata maturata l’esperienza professionale.