Previdenza

Al via la sesta salvaguardia pensionistica per il pubblico impiego

immagine non disponibile

di Arturo Rossi

Via libera dell'Inps, alla verifica per il diritto a pensione in salvaguardia dei dipendenti pubblici. Con messaggio 2155 del 25 marzo 2015, l’istituto, sciogliendo la riserva contenuta nel messaggio 9924/2014, comunica che la procedura Unicarpe è stata implementata per la gestione della verifica del diritto a pensione in salvaguardia dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Di conseguenza possono essere trattate le domande ai sensi della salvaguardia dell'articolo 2 della legge 147/2014 (cosiddetta sesta salvaguardia dei 32.100 soggetti), già presenti nel sistema Webdom e relative ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici.

In particolare, le domande non presenti nel sistema Webdom devono essere acquisite sulla base del provvedimento di accoglimento pervenuto dalla direzione territoriale del lavoro o a seguito di domanda pervenuta ad altro titolo. La definizione della domanda di verifica del diritto a pensione è effettuata in modalità non automatica, non essendo prevista la trattazione del conto assicurativo. Nella fase di prelievo della domanda viene controllata su Fla presenza di altra certificazione in salvaguardia già accolta; in tal caso, non sarà possibile proseguire nella definizione. In base alla tipologia di lavoratore viene richiesta l'acquisizione delle informazioni istruttorie, alcune delle quali obbligatorie. Sono interessati, i lavoratori collocati in mobilità ordinaria (lettera a); autorizzati alla prosecuzione volontaria (lettera b); cessati (lettera c); in congedo o fruitori di permessi (lettera d); cessati con contratto di lavoro a tempo determinato (lettera e).

A tal proposito, è necessario inserire: la data di autorizzazione ai VV, se mancante; la data di cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori cessati e per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria; la data del provvedimento di accoglimento della Dtl per i lavoratori cessati, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato; l'informazione relativa all'eventuale riconoscimento di "Maggiorazioni di servizio".

La definizione della domanda può essere effettuata anche in assenza della data del provvedimento di accoglimento della Dtl; la stessa, dovrà essere acquista successivamente, dato che l'inserimento della data provvedimento Dtl è condizione imprescindibile per la conclusione della verifica del diritto e per l'invio della lettera di certificazione, anche in presenza di certificazione già positivamente definita. Inoltre sono importanti: i dati relativi alle anzianità di servizio possedute dal lavoratore, comprensive di eventuali maggiorazioni di servizio attribuite, utili all'accertamento dei requisiti contributivi previste sia per il pensionamento di anzianità sia per il pensionamento di vecchiaia; il comparto di appartenenza del lavoratore; l'informazione relativa all'eventuale presenza di periodi di riscatto/ricongiunzione con versamento incompleto. La verifica viene effettuata in base alla tipologia di lavoratore per stabilire la data di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione previsti sia dalla salvaguardia in argomento, sia dalle norme vigenti.

In merito alla verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia/anticipata senza salvaguardia, finalizzato al calcolo dell'onere, la procedura provvede ad attribuire, in prosecuzione alla data acquisita , ulteriore contribuzione da lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia prevista dalle norme vigenti.
Il risultato della verifica del diritto può essere visualizzato distintamente per vecchiaia e per anzianità, e in caso di esito positivo, vengono riportate: la decorrenza risultata più favorevole tra la pensione in salvaguardia di anzianità e quella di vecchiaia e la scadenza per il calcolo dell'onere che coincide con la decorrenza più favorevole tra la pensione senza salvaguardia anticipata e quella di vecchiaia.

Se per l'accertamento del requisito contributivo sono stati utilizzati periodi di contribuzione volontaria per i quali non risulta ancora effettuato il versamento, sarà cura della sede Inps informare l'interessato della propria situazione contributiva.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©