Contrattazione

Trasporto pubblico, in «Gazzetta» il fondo di solidarietà bilaterale

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di Paolo Rossi

I ministri del Lavoro e dell'Economia danno il via al fondo di solidarietà bilaterale delle aziende di trasporto pubblico.
Con il Dm 9 gennaio 2015, n. 86985, pubblicato in GU n.52 del 4 marzo 2015, i due dicasteri completano l'iter istitutivo del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico". Nello specifico, si tratta del fondo di solidarietà bilaterale destinato a colmare, per tale settore, l'assenza di un sussidio pubblico di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di Cigs.
Il decreto trae origine dall'accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra Asstra, Anav e le Oo.ss. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Faisa Cisal, con il quale, in attuazione dei commi da 4 a 13, articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stato deciso di costituire il fondo bilaterale di settore al fine di potenziare ed estendere gli strumenti già previsti in sede collettiva per il sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti in caso di crisi aziendali.


Destinatari
Destinatari degli interventi del Fondo in argomento sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche, sia private, che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari. Sono escluse, invece, le aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.


Prestazioni
Il Fondo erogherà le seguenti prestazioni:
- assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione statale; l'importo dell'assegno è equivalente a quello della Cig e sarà erogato per un periodo che oscilla tra i 3 e i 12 mesi;
- prestazioni integrative dell'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi);
- assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.
Inoltre, il fondo provvederà a stipulare apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l'effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Le prestazioni saranno riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

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