Previdenza

Prolungato il trattamento di sostegno per gli esclusi dalla salvaguardia dei 10mila

di Pietro Gremigni

Il Ministero del lavoro, con decreto ministeriale del 24 novembre 2014 n. 85708, ha concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori che nell'anno 2014 non rientrano nel contingente delle 10.000 lavoratori ammessi ad accedere alla pensione derogando al sistema della finestra mobile posticipata di 12 mesi.
Il nuovo decreto ministeriale, valido per il 2014, riproduce in sostanza il contenuto dei precedenti emanati dal 2011 in poi in attuazione della legge n. 220/2010.

Deroga alla finestra posticipata - Il sistema della finestra mobile introdotto dalla legge 122/2010, e oggi in gran parte superato dalla riforma pensionistica del 2011, prevede per chi ha maturato la pensione (anzianità e vecchiaia) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il posticipo della liquidazione della pensione di 12 mesi dal momento della maturazione (18 mesi per i lavoratori autonomi).
Tale regola è inapplicabile tuttavia, nel limite massimo di 10.000 lavoratori, per i seguenti soggetti che potranno andare in pensione con il sistema più favorevole delle quattro finestre fisse trimestrali (art. 12 comma 5 legge 122/2010):
- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
- lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (es. banche) – Poste – Ferrovie ecc).
Anche dopo la riforma avvenuta con la legge 214/2011 i lavoratori in mobilità i cui accordi sindacali siano stati siglati entro il 4 dicembre 2011, potranno a certe condizioni andare in pensione con le regole previgenti e con le vecchie finestre, in base a graduatorie specifiche che dovranno tenere conto delle risorse stanziate e della data di cessazione del rapporto di lavoro.
In alternativa a tale deroga, se per il lavoratore la pensione dovesse decorre dopo che è cessato il trattamento di mobilità, il Ministero può concedere il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge 220/2010).


Prolungamento per il 2014 – Col nuovo decreto pertanto l'indennità di mobilità ordinaria oppure lunga, nonché l'assegno straordinario erogato ai destinatari del Fondi di solidarietà settoriale, a favore di quei lavoratori non rientranti nei 10.000 salvaguardati, potrà essere prolungato fino alla maturazione della pensione.
Il beneficio interessa una platea di 3.806 lavoratori risultanti dal monitoraggio dell'Inps, già cessati dal rapporto entro il 30 aprile 2010.
il prolungamento del sostegno al reddito è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data calcolata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base del sistema di finestra mobile posticipata e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.
In pratica per stabilire il numero di mensilità di trattamento di sostegno che andrà liquidato dall'Inps, occorre considerare il caso seguente che abbiamo formulato ricalcando quanto indicato dall'Inps nel messaggio 21116/2013:
- pensione maturata il 31/3/2014;
- decorrenza pensione ante legge 122/2010: 1°/7/2014 (finestra fissa);
- decorrenza pensione post legge 122/2010: 1°/4/2015 (finestra mobile posticipata);
- termine mobilità ordinaria: 28/10/2014;
- periodo di prolungamento da corrispondere: dal 29/10/2014 al 31/12/2014.

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