Previdenza

Recupero disabili, crescono le competenze di Inail

di Silvana Toriello


La legge di stabilità 2015 (L. 190/14), al comma 166 dell'articolo 1, attribuisce all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.


L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 166 è a carico del bilancio dell'Inail, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'attuale modello di presa in carico dell'infortunato da parte dell'Istituto viene così ancora più valorizzato e reso più efficace in quanto tra gli obiettivi è posto chiaramente il reinserimento lavorativo. La norma assegna all'Inail compiti di riqualificazione professionale, di adeguamento di postazioni di lavoro e attrezzature, di accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro. In tal senso essa aggiunge un tassello ulteriore al percorso che Inail da tempo ha avviato in relazione alla presa in carico del lavoratore infortunato e/o tecnopatico che l'Istituto accompagna nel suo percorso anche riabilitativo e di reinserimento sociale in tanti modi che vanno ben oltre l'erogazione delle “rendite” stabilite per legge e quindi ben oltre l'ambito delle prestazioni meramente economiche.


Ad oggi infatti sono già previste le prestazioni protesiche, curative e riabilitative, che fanno capo principalmente al Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e al Centro riabilitazione motoria di Volterra. Ci sono poi gli interventi progettuali che l'Istituto pone in essere per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche anche all'interno dell'ambiente domestico dell'infortunato e da ultimo tutta una serie di interventi, che non hanno come obiettivo tanto la struttura “fisica” della persona, quando la sua “tenuta psicologica”, quasi sempre fortemente destabilizzata dall'incidente e dalla nuova condizione.


Inail promuove i percorsi di supporto agli infortunati attraverso il calcolo delle abilità residue, ma anche con corsi di formazione e orientamento e gruppi di sostegno. Nell'ambito delle unità territoriali dell'Istituto operano le équipe multidisciplinari di primo livello (che divengono poi di secondo livello presso le direzioni regionali e di terzo livello in ambito centrale) costituite dal responsabile del processo lavoratori, che è un amministrativo, dal medico legale e dal funzionario socio educativo, che svolge un ruolo centrale quale integratore e facilitatore del processo per realizzare la piena integrazione del ciclo delle prestazioni per la tutela completa del lavoratore assicurato: dal momento curativo al reinserimento sociale e professionale.


Dai progetti individuali ai gruppi di auto-mutuo aiuto, le equipe multidisciplinari dell'Istituto sperimentano forme sempre nuove per supportare gli assistiti nel rientro nel proprio contesto familiare, sociale e lavorativo. La “tutela globale ed integrata”- prevedeva la circolare inail 61/2011 dell'Inail - è una metodologia di intervento basata su una visione complessiva della persona, che tiene conto delle lesioni funzionali dell'infortunato o tecnopatico e delle sue esigenze ai fini del superamento degli ostacoli e delle barriere che ne limitano l'azione e la partecipazione all'ambiente di vita.

Tale metodologia interviene non solo con azioni di adattamento della persona all'ambiente, mediante l'erogazione dei dispositivi tecnici, ma anche con interventi diretti a rimuovere gli ostacoli nel contesto familiare e socio-ambientale che impediscono l'autonomia della persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e nelle relazioni”.
La nuova norma consente di andare ancora oltre questi obiettivi, accompagnando il lavoratore infortunato fino al completo reinserimento.

Comma 166 legge di stabilità

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