Previdenza

Nuovi termini per versare i contributi sospesi per il terremoto del Centro Italia

di Pietro Gremigni

I pagamenti dei contributi e dei premi Inail, sospesi per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo nei periodi agosto 2016, ottobre 2016 e gennaio 2017, devono essere effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili.
A seguito dell'ulteriore proroga disposta dalla legge di bilancio per il 2019 l'Inps con la circolare 29 marzo 2019, n. 48 ha dettato le prime istruzioni rimandando ad un successivo intervento l'indicazione delle modalità operative per i versamenti dovuti.

Cartelle di pagamento
Per effetto della proroga disposta dalla citata legge di bilancio 2018 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti, compresi i contributi dovuti, nonché le attività esecutive da parte degli Agenti della Riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali, rimangono sospesi fino al 31 dicembre 2019 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Esonero contributo per le zone franche del centro Italia
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in relazione alla zona franca urbana per i predetti Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma in questione – è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2019 e 2020.
A riguardo l'Inps detta le istruzioni operative per la restituzione dei contributi non dovuti.
Qualora i beneficiari dei provvedimenti di concessione di tali agevolazioni ritengano di non poter fruire delle agevolazioni di natura previdenziale entro l'ultimo periodo di imposta previsto, possono utilizzare il predetto credito verso l'erario anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori eventualmente già effettuati in favore dell'Inps.
Per utilizzare il predetto credito verso l'erario gli interessati dovranno ripresentare, per il medesimo periodo di riferimento, un nuovo modello di pagamento F24.
La circolare 48/2019 detta le istruzioni compilative dell'F24 indicando la sezione e i relativi codici per ciascuna categoria di contribuenti compresi i committenti per i rapporti di collaborazione e i liberi professionisti per i loro contributi da versare in gestione separata.

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