Naspi e tirocinio
Gli articoli 9 e 10 del D.lgs. n. 22/2015 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, la NASpI viene ridotta a seguito di un’obbligata dichiarazione (Naspi-com) da trasmettere all'INPS dal percettore di indennità di disoccupazione. Si tratta per lo più dei casi di lavoro subordinato con reddito inferiore a 8.000 euro. Il tirocinio, diversamente, non essendo considerato svolgimento di un’attività lavorativa, consente il mantenimento dell’iscrizione al centro per l’impiego in qualità di disoccupato e il cumulo della NASpI con il compenso percepito, come chiaramente anche espresso ultimamente dall'INPS nella circolare 174/2017. Nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, sebbene trattasi di redditi assimilati fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente, le remunerazioni che ne derivano, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI senza obbligo di effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.
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