Adempimenti

Informativa estesa sulle modalità di lavoro

di Aldo Bottini

Tra i diritti minimi che la direttiva europea intende garantire ai lavoratori c’è quello a essere informati sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro. L’elenco che il datore di lavoro è obbligato a fornire (entro 7 giorni, anche per via elettronica) è aggiornato e ampliato rispetto alla direttiva 91/533 Ce e comprende le informazioni sulla prevedibilità o meno del lavoro, sul preavviso per la chiamata, sul termine per l’annullamento della stessa, l’eventuale principio per cui il lavoratore è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, le condizioni per i cambi di turno.

Poi la durata massima del periodo di prova (sei mesi), da riproporzionare in relazione alla durata nei contratti a termine e da escludere in caso di rinnovo dei medesimi, con la possibilità di proroga per assenza. Il lavoratore deve essere libero di accettare impieghi in parallelo presso altri datori di lavoro, salva la possibilità di restrizioni per incompatibilità, ma sulla base di motivi oggettivi.

Se l’organizzazione del lavoro è in tutto o in parte imprevedibile, la prestazione può essere imposta solo se siano predeterminati ore e giorni entro cui può essere richiesta e con un ragionevole preavviso. Altrimenti il lavoratore può rifiutare l’incarico senza conseguenze negative. Gli Stati dovranno prevedere limitazioni all’uso dei contratti a chiamata e meccanismi di prevenzione delle pratiche abusive, oltre al diritto del dipendente di chiedere dopo 6 mesi una forma di lavoro «più prevedibile», ricevendo una risposta scritta motivata.

Si prevede che la formazione obbligatoria sia gratuita e venga considerata orario di lavoro. Si dovrà garantire ai lavoratori un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale, e il diritto di ricorrere in caso di violazione dei loro diritti senza timore di conseguenze sfavorevoli.

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