Contrattazione

Regolamentata la banca del tempo solidale per il settore del credito cooperativo

di Paola Sanna

Con il verbale di accordo del 16 aprile 2019 Federcasse, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl e Uilca-Uil introducono strumenti solidaristici come la banca del tempo solidale per i dipendenti della banca/azienda al fine di tutelare le esigenze personali e familiari degli stessi ai sensi dell'articolo 15 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del credito cooperativo firmato lo scorso 9 gennaio.

L’accordo ha carattere sperimentale e validità fino a dicembre 2020.

Destinatari e permessi spettanti
I destinatari dei permessi della banca del tempo solidale sono i lavoratori che:
- hanno esaurito le ferie e i permessi previsti dal Ccnl credito cooperativo;
- sono già donatori della banca del tempo solidale;
- si trovano ad affrontare gravi e documentate situazioni personali, familiari o svolgono attività di rilievo sociale.
Le parti specificano che il quantitativo annuo massimo di permessi spettante è pari a 30, 20 o 10 giorni in relazione alle diverse casistiche.

Modalità di fruizione
I dipendenti che intendono beneficiare della banca del tempo solidale devono presentare apposita richiesta scritta all'ufficio del personale della banca. A tale richiesta, in cui va indicata la causale di assenza e i giorni di permesso richiesti, va allegata idonea documentazione attestante la sussistenza della situazione di necessità. Le ore complessive donate alla banca del tempo solidale possono essere fruite come permessi orari, giornate intere o mezze giornate.

Modalità di alimentazione
L'alimentazione della banca del tempo solidale avviene a opera degli stessi dipendenti tramite donazione volontaria e a titolo gratuito di giornate od ore individuali provenienti dagli istituti della banca ore, delle ferie, dei permessi per ex festività e dei permessi ex articolo 118 del Ccnl Bbc/Cra.

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