L'esperto rispondeAdempimenti

Uniemens codice cessazione in prova

di Marrucci Mauro

La domanda

Nel caso di licenziamento di lavoratore dipendente a seguito di mancato superamento del periodo di prova (recesso da parte del datore di lavoro), nell'Uniemens il codice tipo cessazione da indicare è "9 altre motivazioni"? In questo caso il datore di lavoro versa il ticket licenziamento e il dipendente ha diritto alla Naspi, corretto? Grazie

Per quanto concerne il codice da inserire in Uniemens dobbiamo fare riferimento all’”Allegato tecnico Ver. 3.7.0 del 23 Marzo 2017” fornito dall’INPS ed utile alla corretta redazione delle informazioni che devono essere trasmesse con i flussi mensili. Il citato documento, nell’elenco delle casistiche di cessazione del rapporto, non prevede nello specifico la causale “mancato superamento del periodo di prova”, pertanto il codice da indicare è quello evidenziato dal lettore ovvero “9 altre motivazioni”. L’articolo 2, comma 31, della L. n.92/2012 prevede, tra l’altro, che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Essendo la cessazione per “mancato superamento del periodo di prova” un evento interruttivo del rapporto di lavoro che genererebbe, in capo al lavoratore licenziato, un diritto alla NASpI il contributo di licenziamento dovrà essere versato a cura dell’azienda e il lavoratore, al maturare dei requisiti, avrà diritto alla provvidenza.

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