Previdenza

Dall’auto alle entrate familiari, i possibili stop al «reddito»

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di Giorgio Pogliotti

Solo dal 15 aprile si avrà un primo dato dall’Inps su quante domande per reddito e pensione di cittadinanza sono state accolte e quante respinte. Allo stato attuale, secondo l’Istituto, non è possibile fare una stima, ma già sono state individuate le potenziali criticità che potrebbero portare al respingimento delle richieste.

A partire dal requisito di 10 anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo che riguarda il solo richiedente, agli indicatori patrimoniali, reddituali e relativi al possesso di beni durevoli che invece coinvolgono l’intera famiglia. Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo, o avere la piena disponibilità di auto immatricolate nei sei mesi antecedenti la richiesta, o di auto oltre i 1.600 di cilindrata o moto di oltre 250 di cilindrata immatricolate nei due anni antecedenti (escluse auto o moto per disabili), o di navi e imbarcazioni da diporto. Sempre tra i requisiti d’accesso, se il riferimento all’Isee sotto i 9.360 euro farà desistere gli aspiranti beneficiari che superano questa soglia, un profilo di criticità è rappresentato dal riferimento ad un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro annui (moltiplicata per la scala di equivalenza a seconda del numero dei componenti). Il problema è che questo parametro non essendo esplicitamente indicato nell’attestazione Isee, va elaborato successivamente dall’Inps, e potrebbe riservare sorprese amare.

Dalla Consulta nazionale dei Caf, inoltre, emergono casi di richiedenti che si sono presentati agli sportelli dei centri di assistenza fiscale, indirizzati dalle Poste dopo aver inoltrato la domanda, avendo compilato il quadro E relativo alle attività lavorative in corso non rilevate dall’Isee per l’intera annualità. Ai Caf devono presentare il modello Com-Ridotto, nel frattempo la domanda resta in sospeso per 30 giorni, dopodiché in assenza della documentazione decade. Il problema è sorto nei casi in cui l’operatore del Caf si è reso conto che non sussistono i requisiti per inviare all’Inps il modello Com-Ridotto. In altri centri è accaduto l’opposto, ovvero alle Poste o sul sito online il richiedente ha ritenuto di non dover “taggare” la sezione E della domanda di Rdc, salvo poi rendersi conto di essersi sbagliato: il problema è che non si riesce a inviare il modello Com-Ridotto perchè andrebbe indicato il protocollo assegnato alla specifica domanda Rdc.

C’è poi il nodo delle misure del Dl 4/2019 modificate in Parlamento (estensione del limite di 30mila euro al possesso del patrimonio immobiliare all’estero, l’attestazione della situazione economico-patrimoniale per gli extracomunitari nel Paese d’origine, la stretta antifurbetti per le separazioni): un emendamento approvato in commissione Lavoro-Affari sociali della Camera fa salve le domande presentate fino all’entrata in vigore della legge di conversione; i richiedenti avranno sei mesi di tempo per presentare integrazioni per adempiere alle nuove disposizioni, una volta convertito in legge il decreto che tra domani e dopodomani sarà approvato alla Camera (per tornare al Senato). Resta da capire in quanti perderanno il beneficio riconosciuto in base all’attuale normativa. Quanto alle domande respinte dall’Inps, si potrà presentare un ricorso al giudice ordinario: una circolare Inps contro il rischio di contenzioso, prevederà il riesame da parte dell’amministrazione direttamente coinvolta.

Quando la domanda rischia di essere respinta

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