Agevolazioni

La decadenza da un’agevolazione preclude i benefici subordinati

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di Massimo Braghin

Con la risoluzione 100 del 17 novembre 2014, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente che incorre nella decadenza di un'agevolazione tributaria non può ottenere il riconoscimento di altri benefici fiscali se gli stessi vengono richiesti in via subordinata nell'ambito dello stesso atto.
La direzione normativa delle Entrate risponde ad un'istanza in cui si richiede la corretta interpretazione in materia di applicazione delle agevolazioni tributarie nel settore specifico della piccola proprietà contadina. Le fonti in materia si sostanziano nel Dl 194/2009, convertito in Legge 25/2010.
Nel caso specifico, a seguito di un atto di acquisto di proprietà di terreni agricoli, si richiede la fruizione, in via principale, delle relative agevolazioni tributarie e, in via subordinata, ma nello stesso atto, anche il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste a favore degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale. Tali agevolazioni, richieste in subordine, consistono nell'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, l'imposta catastale in misura dell'1% e l'esenzione dall'imposta di bollo. Sempre in subordine, si richiede la fruizione delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionisti, ovvero imposta di registro in misura dell'8%, imposta ipotecaria in misura del 2% e imposta catastale in misura dell'1 per cento.
Un requisito fondamentale per beneficiare delle agevolazioni tributarie consiste nello svolgere attività di coltivazione del terreno acquistato. Se ciò non avviene, si incorre in decadenza.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento chiarisce che, in caso di decadenza dall'agevolazione richiesta per l'acquisto del terreno agricolo, le relative imposte devono essere recuperate applicando l'aliquota ordinaria.
In questa materia non si può prescindere dalle numerose pronunce giurisprudenziali. E, nello specifico, la Sentenza n. 8409/2013 della Corte di cassazione dispone che in caso di decadenza dal beneficio non è possibile invocare un'altra agevolazione, nemmeno se la stessa è stata richiesta in via subordinata già in prima istanza.
Inoltre, la recente Sentenza della Corte di cassazione n. 1259/2014 ha sancito la correttezza del comportamento dell'Amministrazione Finanziaria quando, a seguito di decadenza, ha assoggettato l'atto a tassazione con aliquota ordinaria.
Il principio a fondamento di tali pronunce si rinviene nella considerazione che i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto viene sottoposto a tassazione.
Tale risoluzione smentisce un precedente orientamento della stessa agenzia delle Entrate, ovvero la circolare n. 32/2007, nel cui ambito si sanciva la possibilità di riconoscere, in subordine, l'agevolazione fiscale, se sussistevano i presupposti di legge.

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