Adempimenti

Inail, denuncia delle retribuzioni 2014 entro il 2 marzo 2015

di Luca De Compadri

L'Inail, con la circolare 25 febbraio 2015, n. 33, comunica la modifica del termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all’articolo 28, comma 4, del Dpr 1124/1965 e successive modificazioni.

Si ricorda, al riguardo, che l’ articolo 28 prevede che il datore di lavoro ogni anno deve comunicare all'Inail, entro il termine del 16 febbraio previsto per il pagamento della "rata premio anticipata" e della "regolazione premio" relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo. Ebbene tale termine veniva spostato a decorrere dal 2003 al 16 marzo (cfr. Dm 16 giugno 2003).

Ora, con determina presidenziale n. 330 del 6 novembre 2014, approvata con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze del 9 febbraio 2015, il termine per la presentazione all'Inail delle denunce retributive annuali di cui all’articolo 28, comma 4, del Dpr 30 giugno 1965 numero 1124, viene spostato al 28 febbraio di ogni anno e in caso di anno bisestile al 29 febbraio.

L'Inail motiva la modifica asserendo che ciò è reso necessario dallo sviluppo dei sistemi di trasmissione telematica dei dati tra imprese e amministrazione.
Nulla viene, invece, viene variato relativamente:
- al termine del 16 febbraio per il versamento in unica soluzione dei premi di autoliquidazione e per il versamento della prima rata, nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga della facolta di pagare il premio in quattro rate;
- al termine entro cui devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni in caso di cessazione di tutte le attivita assicurate nel corso dell'anno, fissato al 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

Per quanto concerne il termine di decorrenza della modifica in questione l'Inail comunica che il termine del 28 febbraio si applica dal corrente anno 2015. Ne deriva che le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 devono essere presentate entro il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cade di sabato ed il termine e quindi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si ricorda che sono tenute a presentare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

Giova, poi, sottolineare che le dichiarazioni devono essere trasmesse esclusivamente con modalitàtelematiche utilizzando i servizi Alpi online e Invio telematico dichiarazione salari nonche Autoliquidazione infortuni per il settore navigazione. Infine, si precisa che la violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo e punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardiva comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (articoli 28 e 195 del Dpr 1124/65).

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