Una baby-sitter assunta con contratto di collaboratrice famigliare, livello BS non convivente, può svolgere la sua mansione anche presso la propria abitazione o il luogo di lavoro deve necessariamente essere quello del suo datore di lavoro?
Il luogo di lavoro può anche essere diverso dalla sede dell'abitazione del datore di lavoro, laddove sia indicato con precisione nel contratto individuale di lavoro. E' comunque opportuno, in queste fattispecie, che i luoghi di lavoro siano indicati con riferimento alle due sedi, e con precisazione che sarà il datore di lavoro a definire le situazioni in cui ritiene opportuno indicare la sede di lavoro presso la quale il lavoratore si deve recare (ad esempio in caso di malattia del bambino, ovvero...