Adempimenti

Premio Inail per i volontari beneficiari di ammortizzatori sociali

di Paola Sanna

Con determina 351 del 17 novembre 2014, il presidente dell’Inail ha stabilito l’ammontare del premio speciale unitario dovuto da parte di soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito impegnati in attività di volontariato con finalità di utilità sociale.


Il Fondo infortuni
L’articolo 12, comma 1, del decreto legge 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, ha istituito un apposito fondo che in via sperimentale per le annualità 2014 e 2015 ristora l’Inail per la copertura degli obblighi assicurativi dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali, coinvolti in attività di volontariato con utilità sociale a favore di Comuni o enti locali.


Il premio speciale unitario
Con la determina 351, l’istituto ha previsto che in queste fattispecie per la definizione delle prestazioni, sia necessario considerare la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera.
Tuttavia, in presenza di specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio, gli artigiani titolari, i soci di impresa artigiana, per i quali risulterebbe difficile - in assenza di una retribuzione e quindi di una base imponibile - stabilire l’incidenza del premio Inail calcolato con le ordinarie modalità, l’assolvimento degli oneri assicurativi viene operato attraverso il pagamento di un premio speciale unitario.
Pertanto, attesa la particolare attività svolta da questi soggetti, l’istituto assicuratore ha previsto l’istituzione di un premio speciale unitario, che viene fissato, per l’annualità 2014, nella misura di 258,00 euro.
L’ammontare del premio potrà subire delle modificazioni e quindi un aggiornamento del valore, in relazione al variare della retribuzione giornaliera dovuta per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
La nuova determinazione è inviata al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per l’emanazione del relativo decreto di approvazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©