Previdenza

Amianto, benefici anche per le domande presentate dopo il 2 ottobre 2003

di Silvano Imbriaci

I soggetti aventi diritto al beneficio previdenziale (Inps, circolare n. 8 del 21 gennaio 2015) devono presentare la domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2015; l’Istituto, inoltre, avverte che la decorrenza delle (ri)liquidazioni delle pensioni non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.

La legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), infatti, contiene una norma di favore (articolo 1, comma 115) rivolta a quei lavoratori che, nonostante abbiano vista riconosciuta in via giudiziale l'esposizione nociva all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge, tuttavia, per effetto della presentazione della domanda amministrativa successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano ottenuto una rivalutazione contributiva di importo minore rispetto a chi l'aveva ottenuta in precedenza.

Occorre precisare che, mentre per effetto della norma generale che aveva attribuito i benefici contributivi per l'esposizione ad amianto (articolo 13, comma 8, legge 257/1992), l'effetto del riconoscimento era in origine costituito dalla moltiplicazione dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per il coefficiente di 1,5. Successivamente, nell'ambito della revisione del sistema normativo operato ex articolo 47 del Dl 269/2003 (legge 326/2003) a decorrere dal 1° ottobre 2003 il coefficiente era stato ridotto da 1,5 ad 1,25.

Tale coefficiente era stato applicato ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Per i lavoratori che avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici al 2 ottobre 2003, o che avessero avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro quella data, erano fatte comunque salve le disposizioni previgenti.

In seguito, in materia è intervenuta una ricca normativa di dettaglio: la circolare Inps n. 195 del 18 dicembre 2003; la circolare n. 54 del 19 marzo 2004; il Dm 27 ottobre 2004 ; la circolare Inps n. 58/2005 che forniva ulteriori indicazioni riferite ai lavoratori esposti all'amianto soggetti alla disciplina previgente la data del 2 ottobre 2003 e lavoratori che invece avevano svolto attività con esposizione all'amianto ma per periodi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail (per i quali si applicava il citato Dm 27 ottobre 2004).
Sulla base di questo complesso quadro normativo, la recente norma contenuta nella legge di stabilità 2015 si occupa di tutti quegli assicurati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps e all'assicurazione contro le malattie professionali gestita dall'Inail (con esclusione, quindi, degli iscritti ai fondi esclusivi o esonerativi dell’Ago, nonché i soggetti non iscritti all'assicurazione obbligatoria Inail), che abbiano ottenuto in via giudiziale l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ed in quantità superiore ai limiti di legge. All'interno di questa categoria la norma individua gli assicurati:
1) dipendenti di aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i propri lavoratori, per cessazione dell'attività lavorativa;
2) che abbiano ottenuto in via giudiziale l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto;
3) che abbiano presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2013;
4) che abbiano ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico.
Per questi assicurati, nonostante la presentazione della domanda in via amministrativa sia avvenuta successivamente al 2 ottobre 2003 (quindi nella vigenza della nuova disposizione normativa), continua ad applicarsi, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015, il regime normativo vigente al momento in cui l'esposizione si è realizzata, e quindi in sostanza: moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.

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