Rapporti di lavoro

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr

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di Cristian Callegaro

Entro il 16 febbraio 2015, i sostituti d'imposta sono chiamati a versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR (trattamento di fine rapporto) maturate nel corso del 2014. Soltanto dopo la pubblicazione del coefficiente di rivalutazione riferito al mese di dicembre 2014, infatti, i sostituti d'imposta hanno la possibilità di quantificare l'effettivo valore della rivalutazione riferita all'anno 2014: da quest'ultimo dato, applicando l'aliquota dell'11%, sarà quindi possibile calcolare l'ammontare definitivo dell'imposta sostitutiva, che, al netto di quanto già versato lo scorso 16 dicembre 2014 a titolo di acconto, dovrà essere versata entro il prossimo 16 febbraio 2015.
Imposta sostitutiva: acconto. A norma dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 47/2000, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai t.f.r. erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato attraverso il metodo previsionale, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto. L'acconto viene versato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1712”.
Imposta sostitutiva: saldo. Entro il prossimo 16 febbraio 2015, quindi, i sostituti d'imposta sono tenuti, dopo aver posto in essere le operazioni di conguaglio, a versare l'eventuale saldo di imposta sostitutiva mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Rivalutazione del TFR presso il Fondo tesoreria Inps. Anche il TFR versato al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria) presso l'INPS deve essere rivalutato al termine di ogni anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. La rivalutazione così calcolata deve essere imputata alla posizione del singolo lavoratore e assoggetta all'imposta sostitutiva, che, al pari di quella applicata alla rivalutazione maturata sul TFR presso l'azienda, dovrà essere versata dal datore di lavoro/sostituto d'imposta nei termini sopra indicati.
Credito d'imposta legge n. 662/1996. Ai fini del versamento tramite modello F24 dell'imposta sostitutiva, è possibile utilizzare – sia in acconto sia a saldo – il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge n. 662/1996. Si rammenta che tale credito può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta senza alcun limite di importo.
Soggetti diversi dai sostituti d'imposta. Nelle ipotesi in cui il TFR venga corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (per esempio, da un datore di lavoro di collaboratore domestico), l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni deve essere liquidata, e quindi versata, direttamente dal percettore del trattamento in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso TFR è percepito; il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla stessa dichiarazione dei redditi. In tali ipotesi, ai fini del versamento dovrà essere indicato il codice tributo “1714” (imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione).
Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sale dal 11% al 17%. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 623, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR viene innalzata dall'11% al 17%. Poiché la nuova disposizione si applica alle rivalutazioni che decorrono dal 1° gennaio 2015, il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel corso 2014 sarà rapportato alla misura dell'11%. L'aliquota del 17% verrà applicata sulle rivalutazioni che matureranno dal 2015.

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