Adempimenti

Sanzioni al datore che non ottemperi alla richiesta Inail del certificato medico

di Rossella Schiavone

Il decreto ministeriale 15 luglio 2005 e il Dm 30 luglio 2010 hanno approvato e recepito le delibere Inail numero 50 dell'8 novembre 2004 e numero 42 del 14 aprile 2010 concernenti la modifica dell'articolo 53, del Dpr 1124/1965, inerenti rispettivamente la denuncia telematica di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Ai commi 1 e 5 dell'articolo 53 sono stati aggiunti i seguenti periodi:
-al comma 1: «qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore»;
-al comma 5: «qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore».


Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 295 del 12 gennaio 2015, nel rispondere a un quesito posto da un suo ufficio territoriale, ha evidenziato che, mentre con la formulazione originaria dell'articolo 53 del Dpr 1124/1965, la mancata o tardiva trasmissione della certificazione medica costituivano comportamento direttamente sanzionabile ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 53, adesso – stanti i citati decreti ministeriali e quindi, in ossequio all'interpolazione normativa – la procedura telematica degli infortuni e malattie professionali prevede che non sia possibile inviare contestualmente il certificato medico.

Infatti, l'invio del certificato avviene in un secondo momento e solo dopo che l'Inail ne abbia fatto richiesta al datore di lavoro con atto che stabilisce anche i termini per effettuare l'adempimento. Quindi, per il ministero, i periodi aggiunti ai commi 1 e 5 hanno una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle modalità dell'adempimento e non incidono ai fini del comportamento sanzionabile.

In conclusione quindi, sarà sanzionabile ai sensi dell'articolo 53, comma 8, del Dpr 1124/1965, il datore di lavoro che non ottemperi o che adempia tardivamente alle richieste di inoltro della certificazione da parte dell'Inail.

Le omissioni in questioni erano dapprima di natura penale (ed infatti il comma 8, articolo 53, parla ancora di ammenda) ma l'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 561 del 28 dicembre 1993 ha disposto che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dagli articoli 53 e 54 del Dpr 1124/1965. Il successivo articolo 2, comma 1, lettera b), della medesima legge, ha stabilito che la sanzione, nel caso di specie, va da 258 a 1549 euro.

Tuttavia, dall'1 gennaio 2007 tale sanzione va da 1290 a 7745 euro, in quanto ricade nel campo di applicazione della legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1177, della legge 296/2006) che ha previsto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore prima dell'1 gennaio 1999.

Come chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro numero 9 del 23 marzo 2006, la suddetta sanzione è diffidabile ex articolo 13 del Dlgs 124/2004, per cui, in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 1290 euro. Infine si evidenzia che la sanzione ridotta ex articolo 16, legge 689/1981, è, invece, pari 2.580 euro.

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